Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23858 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23858 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il 06/07/1964
avverso l’ordinanza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che l’unico motivo del ricorso è manifestamente infondato, posto che il giudice dell’esecuzione, fissata la pena base in quella stabilita con la sentenza
art. 671 cod. proc. pen., al n. 3), ha applicato, a titolo di indicata, nell’istanza
ex continuazione esterna, un aumento di sei mesi di reclusione per ciascuno dei reati
accertati con le sentenze indicate ai numeri 1) e 2), per i quali, in sede di cognizione, NOME COGNOME era stato condannato, in entrambi i casi, alla
reformatio pena di un anno di reclusione, onde insussistente appare la denunciata
in peius;
che l’originaria inammissibilità del ricorso preclude l’esame della doglianza, vertente sulla manifesta illogicità della motivazione – nella parte in cui apporta, a
titolo di continuazione «esterna», aumenti maggiori di quello stabilito per il reato- sub
satellite accertato con la sentenza
3) e pure, comparativamente, più grave – articolata con la memoria, contenente motivi nuovi, del 28 febbraio 2025, atteso
che, per consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico,
«L’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincolo d connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (così, tra le tante, Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025.