Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17362 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17362 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legg
il difetto motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabil ricorrente ed al trattamento sanzionatorio inflitto (quanto al contra
motivazione e dispositivo della sentenza), è manifestamente infondato perc inerente ad asserito difetto e/o palese illogicità della motivazione non eme
dalla lettura del provvedimento impugnato;
che, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esen
censure, essendo stata adeguatamente motivata sia l’integrazione di tut elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 517 e 648 cod. pen., s
congruità della pena inflitta (si vedano, in particolare, pagg. 9 – 11 della impugnata);
che, peraltro, la doglianza relativa al contrasto tra motivazione e dispos
della sentenza in punto di trattamento sanzionatorio inflitto (su cui l territoriale ha autonomamente motivato alle pagg. 11 e 12 della sente impugnata), non è consentito in sede di legittimità perché la censura non ri essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., ben si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pag. 6 – 9 sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il Co siglier COGNOME