Inammissibilità Ricorso in Cassazione: L’Errore di Introdurre Nuovi Motivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di una regola fondamentale del processo penale: il principio di devoluzione. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha ribadito come la mancata presentazione di specifici motivi di contestazione nel giudizio d’appello comporti una inevitabile inammissibilità del ricorso per Cassazione. Questo principio garantisce l’ordine e la progressione logica dei procedimenti giudiziari, evitando che le parti possano sollevare questioni inedite nel grado più alto di giudizio.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando aspetti relativi alla pena che gli era stata inflitta. La sua contestazione, tuttavia, si concentrava su un punto specifico: il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente mirava a ottenere una revisione della quantificazione della pena decisa dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione sollevata dal ricorrente, ma si è fermata a un vaglio preliminare di carattere procedurale. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni: L’inammissibilità del ricorso per motivi non dedotti in appello
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma sancisce un principio cardine: non è possibile presentare alla Corte di Cassazione motivi di ricorso che non siano già stati specificamente dedotti nell’atto di appello. Il giudizio di legittimità, infatti, non è una terza istanza in cui si possono riesaminare liberamente tutti gli aspetti della vicenda. La sua funzione è quella di controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti, ma solo sui punti che sono stati oggetto di contestazione in appello.
Nel caso di specie, la Corte ha verificato che, nel riepilogo dei motivi di gravame presentati alla Corte d’Appello, non vi era alcuna censura riguardante il trattamento sanzionatorio. La Corte d’Appello aveva motivato autonomamente su questo punto, ma l’imputato non lo aveva contestato nel suo atto di impugnazione. Di conseguenza, quella questione non è stata ‘devoluta’ al giudice superiore ed è divenuta definitiva. Tentare di sollevarla per la prima volta in Cassazione costituisce una violazione procedurale che porta, appunto, all’ inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve come un importante monito per la difesa tecnica. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Completezza dell’Atto di Appello: È fondamentale che l’atto di appello sia redatto in modo esaustivo e completo, articolando tutti i possibili motivi di contestazione della sentenza di primo grado. Ogni punto non sollevato in quella sede è, di regola, perso per sempre.
2. Limiti del Giudizio di Cassazione: Il ricorso in Cassazione non è un’opportunità per rimediare a omissioni precedenti. La strategia difensiva deve essere delineata con chiarezza fin dal secondo grado di giudizio.
3. Conseguenze Economiche: Un ricorso inammissibile non è privo di costi. Oltre al pagamento delle spese processuali, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende rappresenta un deterrente contro impugnazioni presentate senza un solido fondamento giuridico e procedurale.
In sintesi, la decisione ribadisce la natura rigorosamente tecnica e vincolata del processo penale, dove il rispetto delle forme e dei tempi non è un mero formalismo, ma una garanzia di ordine e certezza del diritto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato, riguardante il trattamento sanzionatorio, non era stato precedentemente dedotto come motivo di gravame nel giudizio d’appello, come prescritto dalla legge.
Cosa stabilisce l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale?
Questa norma prevede che un motivo di ricorso per Cassazione non possa essere accolto se la relativa questione non è stata specificamente presentata nei motivi di appello. In pratica, impedisce di introdurre nuove censure per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17362 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17362 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 08/02/1986
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legg
il difetto motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabil ricorrente ed al trattamento sanzionatorio inflitto (quanto al contra
motivazione e dispositivo della sentenza), è manifestamente infondato perc inerente ad asserito difetto e/o palese illogicità della motivazione non eme
dalla lettura del provvedimento impugnato;
che, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esen
censure, essendo stata adeguatamente motivata sia l’integrazione di tut elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 517 e 648 cod. pen., s
congruità della pena inflitta (si vedano, in particolare, pagg. 9 – 11 della impugnata);
che, peraltro, la doglianza relativa al contrasto tra motivazione e dispos
della sentenza in punto di trattamento sanzionatorio inflitto (su cui l territoriale ha autonomamente motivato alle pagg. 11 e 12 della sente impugnata), non è consentito in sede di legittimità perché la censura non ri essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., ben si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pag. 6 – 9 sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il Co siglier COGNOME