Inammissibilità Ricorso: L’Errore di Introdurre Nuovi Motivi in Cassazione
L’esito di un processo penale può dipendere non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui si seguono le regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: l’inammissibilità del ricorso quando si sollevano questioni nuove, mai dibattute nei precedenti gradi di giudizio. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere l’importanza di una strategia difensiva coerente e completa sin dal primo appello.
I Fatti del Caso: L’Appello Limitato
Due individui venivano condannati in primo grado. Nel presentare appello, la loro difesa si concentrava su due punti specifici: la richiesta di assoluzione totale dall’accusa e, in via subordinata, l’applicazione dell’esimente per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. In quella sede, tuttavia, la difesa non contestava la qualificazione giuridica del reato attribuita dal primo giudice.
La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado. A questo punto, gli imputati decidevano di rivolgersi alla Corte di Cassazione, ma con una strategia diversa. L’unico motivo del ricorso per cassazione era, infatti, proprio la presunta errata qualificazione giuridica del fatto, un tema mai sollevato prima.
La Decisione della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come il motivo di censura, relativo alla qualificazione giuridica, fosse del tutto nuovo. Non essendo stato dedotto con l’atto di appello, non poteva essere introdotto per la prima volta nel giudizio di legittimità.
La conseguenza di questa dichiarazione di inammissibilità del ricorso è stata duplice e severa: i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Motivo Nuovo è Improponibile
La decisione della Corte si fonda su un principio consolidato del diritto processuale penale, noto come ‘effetto devolutivo’ dell’appello. Secondo tale principio, il giudice superiore può esaminare la sentenza impugnata solo limitatamente ai punti (o ‘capi’) della decisione che sono stati oggetto di specifica critica da parte dell’appellante. In altre parole, l’appellante ‘devolve’ al giudice superiore la cognizione solo delle questioni che ha sollevato.
Nel caso di specie, gli imputati, limitando il loro appello alla richiesta di assoluzione e all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., avevano implicitamente accettato la qualificazione giuridica del fatto operata dal primo giudice. Introdurre tale questione solo in Cassazione costituisce una violazione di questa regola fondamentale, rendendo il motivo ‘improponibile’ e, di conseguenza, l’intero ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e un Monito per la Difesa
Questa pronuncia serve da monito per chiunque affronti un procedimento penale. È cruciale che la strategia difensiva venga delineata in modo completo fin dal primo grado di impugnazione. Ogni potenziale motivo di contestazione della sentenza, sia esso di fatto o di diritto, deve essere esplicitato nell’atto di appello. Tralasciare un punto significa, nella maggior parte dei casi, ‘bruciarsi’ la possibilità di farlo valere in futuro davanti alla Corte di Cassazione. La mancata osservanza di queste regole non solo preclude l’esame nel merito delle proprie ragioni, ma espone anche a significative conseguenze economiche, come dimostra la condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla cassa delle ammende.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su un unico motivo – la diversa qualificazione giuridica del fatto – che non era stato sollevato nel precedente atto di appello, rappresentando così una questione nuova non proponibile in sede di legittimità.
Quali erano state le richieste formulate nell’atto di appello?
Nell’atto di appello, i ricorrenti avevano chiesto l’assoluzione dall’accusa e, in via subordinata, l’applicazione dell’esimente speciale per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), senza contestare la qualificazione giuridica del reato.
Quali sono state le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4279 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4279 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a COSENZA il 05/11/1991 NOME COGNOME NOME nato a COSENZA il 04/01/1991
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
(Imbrogno e al.)
Rilevato che l’unico motivo di censura congiuntamente dedotto dai ricorrenti, relativo alla diversa qualificazione giuridica, data già dal giudice di primo grado, del fatto in addebito si rivela improponibile, non essendo stato tempestivamente dedotto con l’atto di appello, circoscritto alla richiesta di assoluzione dall’accusa e in via subordinata a quella di applicazione dell’esimente speciale di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.