Inammissibilità del ricorso: l’importanza dei motivi d’appello
Nel complesso iter della procedura penale, il rispetto dei termini e delle forme è cruciale per la tutela dei diritti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto fondamentale per comprendere le conseguenze della mancata o parziale proposizione dei motivi in appello, che si traduce inevitabilmente nell’inammissibilità del ricorso per cassazione. Questo principio, noto come effetto devolutivo dell’appello, limita il giudizio del grado successivo ai soli punti della sentenza che sono stati specificamente contestati.
I fatti del caso
Un imputato, dopo essere stato condannato dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per cassazione. I motivi del suo ricorso erano principalmente due: il primo contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, mentre il secondo si doleva della mancata esclusione dell’aggravante della recidiva.
Tuttavia, la Suprema Corte ha analizzato attentamente il percorso processuale del caso, rilevando due ostacoli procedurali insormontabili che hanno portato a una declaratoria di inammissibilità.
L’inammissibilità del ricorso e il principio di preclusione
La decisione della Cassazione si fonda su due pilastri procedurali distinti ma convergenti, entrambi volti a sancire l’inammissibilità del ricorso.
La rinuncia parziale e il giudicato interno
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha osservato che la rinuncia parziale ai motivi d’appello nel precedente grado di giudizio determina il passaggio in giudicato della sentenza limitatamente ai capi oggetto di rinuncia. Questo significa che, se un imputato decide di non contestare un determinato punto della sentenza di primo grado (ad esempio, l’accertamento della sua responsabilità), quel punto diventa definitivo. Di conseguenza, non potrà più essere messo in discussione in Cassazione. La Corte ribadisce un orientamento consolidato: è inammissibile il ricorso con cui si propongono censure relative a motivi d’appello a cui si è rinunciato.
I motivi nuovi in Cassazione
Relativamente al secondo motivo, concernente la recidiva, la Corte ha riscontrato che tale censura non era stata sollevata nell’atto d’appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce, a pena di inammissibilità, che le questioni non dedotte nei motivi d’appello non possono essere fatte valere in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Pertanto, se una questione non è stata sottoposta all’attenzione della Corte d’Appello, non può essere introdotta per la prima volta davanti alla Cassazione.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha chiarito che l’imputato avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso odierno l’eventuale incompletezza o non correttezza del riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, cosa che non è avvenuta. La mancata deduzione del motivo in appello preclude la sua analisi in sede di legittimità. Questa regola garantisce l’ordine processuale ed evita che la Cassazione si trasformi in un’ulteriore istanza di merito. La decisione si allinea perfettamente con la giurisprudenza costante, citando un precedente specifico (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019) che consolida tale orientamento.
Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa pronuncia sono significative. L’imputato, a causa della declaratoria di inammissibilità del ricorso, è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione completi e precisi sin dal primo grado di appello. Ogni omissione o rinuncia può avere effetti preclusivi irreversibili, chiudendo definitivamente la porta a future contestazioni e rendendo la condanna definitiva.
Cosa succede se si rinuncia a un motivo d’appello?
La rinuncia a un motivo d’appello rende definitiva la parte della sentenza di primo grado corrispondente a quel motivo. Di conseguenza, quel punto non potrà più essere discusso o contestato nel successivo ricorso per cassazione, poiché si è formato il cosiddetto ‘giudicato parziale’.
È possibile presentare un motivo di ricorso in Cassazione che non era stato sollevato in appello?
No, non è possibile. In base all’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, le questioni che non sono state specificamente dedotte nei motivi d’appello non possono essere introdotte per la prima volta in sede di ricorso per cassazione. Farlo comporta l’inammissibilità del motivo stesso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4827 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4827 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BITONTO il 23/02/1966
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio d motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, inammissibile, poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passagg giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, come nella specie, propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati e non possono esser rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 18/09/2019, COGNOME, Rv. 278006 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata esclusione della recidiva contestata, non è consentito in sede di legittimità pe la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nel sentenza impugnata, che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente