Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Respinge l’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di secondo grado; è fondamentale costruire un’argomentazione che superi il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di come la mera riproposizione dei motivi d’appello conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso, con conseguenze economiche significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Attenuanti Generiche
Il caso in esame ha origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto all’aggravante della recidiva. L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Cassazione una valutazione più favorevole che potesse portare a una riduzione della pena inflitta nei gradi di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità Ricorso
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Questa scelta non è entrata nel merito della richiesta (se fosse giusto o meno concedere le attenuanti prevalenti), ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Ripetizione dei Motivi d’Appello
Il cuore della motivazione risiede in un principio cardine del giudizio di legittimità. La Corte ha osservato che l’argomento presentato dal ricorrente era identico a quello già sollevato e rigettato dalla Corte d’Appello. Il ricorso, tuttavia, non si confrontava minimamente con le specifiche ragioni fornite dai giudici di secondo grado per respingere quella stessa istanza. In pratica, il ricorrente ha riproposto il medesimo motivo senza spiegare perché la risposta della Corte d’Appello fosse errata. Questo comportamento processuale, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, costituisce una causa diretta di inammissibilità ricorso, poiché il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti.
Le Motivazioni: La Discrezionalità del Giudice di Merito
La Corte ha inoltre ribadito un altro punto fondamentale: la valutazione comparativa tra circostanze aggravanti e attenuanti è un’attività tipica del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Questa valutazione, che implica un giudizio discrezionale, non può essere sindacata in sede di legittimità, a meno che non risulti palesemente arbitraria, illogica o priva di motivazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato la sua scelta di considerare le circostanze equivalenti, ritenendola la soluzione più adeguata a garantire una pena congrua. La Cassazione, non riscontrando vizi logici in tale ragionamento, ha confermato l’impossibilità di rimettere in discussione tale giudizio.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
L’ordinanza in esame offre una lezione pratica di grande valore: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere specifico, critico e puntuale. Non è sufficiente replicare le argomentazioni già spese, ma è necessario ‘smontare’ la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici. In assenza di questo confronto critico, il rischio di una declaratoria di inammissibilità ricorso è altissimo, con la conseguente condanna a spese e sanzioni che rendono l’impugnazione non solo inutile, ma anche dannosa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre lo stesso motivo già presentato e respinto nel giudizio di appello, senza confrontarsi criticamente con le specifiche motivazioni addotte dalla Corte d’Appello per rigettare la richiesta.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dal giudice (in questo caso 3.000 euro), in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito il giudizio di comparazione tra circostanze opposte. Questo tipo di valutazione è una prerogativa discrezionale dei giudici di merito e può essere censurata in Cassazione solo se la motivazione risulta palesemente arbitraria, illogica o del tutto assente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1632 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1632 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 03/09/1980
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Osservato che l’unico motivo declinato da COGNOME relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva ripropo medesimo argomento già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 2 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità q non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da suffic motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza s limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931).
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. p la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/09/2023