Inammissibilità del Ricorso: Quando la Genericità Costa Caro
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale, evidenziando come la mancanza di specificità possa condurre a una drastica dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il caso riguarda un imputato condannato per furto che si è visto respingere il proprio ricorso proprio a causa della genericità delle sue doglianze, un errore procedurale con conseguenze definitive.
Il Caso: Dalla Condanna per Furto al Ricorso in Cassazione
I fatti processuali partono da una condanna per il reato di furto, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza. Il primo motivo contestava la sussistenza stessa del reato, lamentando un’erronea valutazione delle prove. Il secondo motivo, invece, si concentrava sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
L’Inammissibilità del Ricorso secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata non sul merito delle questioni sollevate, ma sulla loro formulazione, ritenuta non conforme ai requisiti imposti dal codice di procedura penale.
Il primo motivo: la genericità della censura
La Corte ha definito il primo motivo come ‘generico per indeterminatezza’. Secondo i giudici, il ricorrente non ha rispettato il requisito di specificità previsto dall’art. 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. In pratica, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logica e corretta, il ricorso non ha indicato gli elementi specifici che ne dimostrassero l’erroneità. Non è sufficiente contestare genericamente la decisione, ma è necessario individuare con precisione i punti della motivazione che si ritengono viziati e le ragioni di tale vizio, così da permettere al giudice dell’impugnazione di esercitare un controllo mirato.
Il secondo motivo e il principio dell’inammissibilità derivata
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che già il motivo di appello su questo punto era generico, poiché non specificava le ragioni per cui l’imputato avrebbe meritato tale beneficio. Questa anomalia, non rilevata dalla Corte d’Appello, viene invece ‘sanzionata’ dalla Cassazione. I giudici hanno ribadito un principio cruciale: l’inammissibilità di un’impugnazione è un vizio che non si ‘sana’ con il passaggio di grado. Se un motivo d’appello era inammissibile, tale vizio si trasferisce al ricorso per Cassazione, che deve essere a sua volta dichiarato inammissibile.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la specificità dei motivi di impugnazione. Questo requisito non è un mero formalismo, ma una garanzia di efficienza e serietà del processo. Un ricorso generico non consente al giudice di comprendere quali siano le reali critiche mosse alla sentenza impugnata, trasformando l’impugnazione in un tentativo esplorativo anziché in un controllo di legittimità. La Cassazione, citando precedenti consolidati, ha affermato che le cause di inammissibilità devono essere rilevate d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Di conseguenza, anche se il giudice d’appello ha erroneamente esaminato nel merito un motivo inammissibile, la Cassazione ha il potere e il dovere di dichiararne l’originaria inammissibilità, con tutte le conseguenze del caso.
Le conclusioni
La decisione in esame ribadisce una lezione fondamentale per chiunque si approcci alla redazione di un atto di impugnazione: la precisione e la chiarezza sono essenziali. Un ricorso non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve articolare critiche puntuali e circostanziate, dialogando criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato. L’esito di questo caso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, dimostra che la superficialità nella formulazione dei motivi ha un costo concreto e porta alla cristallizzazione della condanna, precludendo ogni ulteriore esame nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non rispettavano il requisito di specificità richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Il ricorrente non ha indicato in modo preciso gli elementi che sostenevano le sue critiche alla sentenza d’appello.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘generici’?
Significa che le contestazioni mosse alla sentenza impugnata erano vaghe e indeterminate. Ad esempio, il ricorrente ha criticato la valutazione del reato senza specificare quali prove fossero state travisate o perché la motivazione fosse illogica, impedendo così al giudice di comprendere il fulcro della censura.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorso non viene esaminato nel merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna precedente diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27058 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato di furto;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta inosservanza erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicit della motivazione quanto alla erronea ritenuta sussistenza della condotta di reato; omesso rispetto del requisito di specificità da parte della sentenza della Corte di Appello e travisam del fatto per omessa indicazione della prova – , è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a front motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta inosservanza erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicit della motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è inammissibile per essere inammissibile per genericità il relativo motivo di appello, ove non indicavano le ragioni per cui l’imputato meritasse il beneficio. Tale anomalia va rilevata ora allora perché l’inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice s pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni st e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 de 10/07/2014, COGNOME, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, COGNOME, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 giugno 2024.