Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30713 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30713 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CATANIA il 07/05/1980
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
[dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna reati dì cui agli artt. 73 d.PR.309/1990, 648 e 697 cod. pen., 23 legge 110 del 19
legge 895 del 1967, emessa ai sensi dell’art 599 bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appe motivi non consentiti.
Si è affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza em art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà
di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richi contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze
a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eve della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al co
appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, ment spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena
non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 de COGNOME, Rv. 276102 – 01).
Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall’imputato non ponendo pro illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la v dell’art. 129 cod. proc. pen., è pertanto inammissibile.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 c pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
GLYPH