Inammissibilità Ricorso: Quando i Motivi Generici Portano alla Condanna alle Spese
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: per contestare una sentenza, non basta un generico dissenso. L’ordinanza n. 11303 del 2024 chiarisce che l’inammissibilità del ricorso è la conseguenza inevitabile quando i motivi di appello sono vaghi e non si confrontano specificamente con le ragioni della decisione impugnata. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere come strutturare un ricorso efficace.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. L’appellante contestava la determinazione della pena, ritenuta eccessiva, e auspicava l’applicazione di una sanzione più mite, vicina al minimo edittale previsto dalla legge. La Corte territoriale, tuttavia, aveva confermato la pena, motivando la propria decisione sulla base della valutazione negativa della personalità dell’imputato, già gravato da numerosi precedenti penali (soggetto pluripregiudicato).
L’Inammissibilità del Ricorso secondo la Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione dei motivi presentati dal ricorrente. Secondo i giudici supremi, le argomentazioni erano meramente generiche. Il ricorrente si era limitato a invocare una pena più lieve, senza però indicare in modo concreto e specifico quale fosse il vizio di motivazione della sentenza d’appello. In pratica, non è sufficiente chiedere uno ‘sconto’ di pena; è necessario dimostrare perché la decisione del giudice precedente è errata dal punto di vista logico o giuridico. L’inammissibilità del ricorso diventa quindi una sanzione processuale per la mancata specificità delle censure.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato come la motivazione della Corte d’Appello fosse puntuale e adeguata. I giudici di secondo grado avevano chiaramente spiegato le ragioni del diniego del minimo edittale, facendo leva sulla personalità dell’imputato e sul suo status di pluripregiudicato. A fronte di una motivazione così strutturata, il ricorso in Cassazione avrebbe dovuto contenere argomentazioni altrettanto specifiche, capaci di minare le fondamenta logiche del ragionamento del giudice d’appello. Poiché ciò non è avvenuto, il ricorso è stato considerato privo dei requisiti minimi per essere esaminato nel merito.
Come conseguenza diretta dell’inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: nel processo penale, la forma è sostanza. Un ricorso, specialmente in Cassazione, non può essere una semplice lamentela. Deve essere un’analisi critica e dettagliata della decisione impugnata, evidenziandone i vizi specifici. La genericità delle doglianze non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. La decisione conferma che il sistema giudiziario richiede precisione e rigore, premiando le argomentazioni fondate e sanzionando quelle superficiali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano generiche. Il ricorrente si è limitato a chiedere una pena più mite senza contestare in modo specifico e puntuale le ragioni fornite dalla Corte d’Appello per la sua decisione.
Quale elemento ha considerato la Corte d’Appello per non concedere il minimo della pena?
La Corte d’Appello ha negato la concessione della pena minima basandosi sulla valutazione negativa della personalità dell’imputato, in quanto si trattava di un soggetto con numerosi precedenti penali (pluripregiudicato).
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11303 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11303 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ISPICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che la Corte di appello di Catania ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di diniego del minimo edittale;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione considerata la negativa valutazi della personalità dell’imputato, in quanto soggetto pluripregiudicato;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deci o il giorno 16 febbraio 2024