Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35167 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35167 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, in punto di prova dell’elemento oggettivo del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pen inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. e non consentito in questa sede;
che, invero, quanto all’inosservanza della norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità, si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale indicazione delle ragioni di diritto a sostegno della censura e dell’incidenza dell’eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, degl elementi a carico di cui si lamenta l’inutilizzabilità;
che, in relazione ai vizi motivazionali dedotti, le doglianze difensive tendono piuttosto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati d giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2024.