Inammissibilità Ricorso: Quando i Motivi non Rispettano la Legge
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre uno spunto cruciale sulla disciplina delle impugnazioni, chiarendo le gravi conseguenze di un’ inammissibilità del ricorso. Il caso riguarda un appello dichiarato inammissibile perché fondato su motivi che esulavano dal perimetro tracciato in modo rigoroso dal legislatore. Questo provvedimento sottolinea l’importanza per i difensori di attenersi scrupolosamente ai motivi di ricorso consentiti dalla legge per evitare una pronuncia sfavorevole in rito, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso: Un Appello ai Limiti della Legge
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore. Il ricorrente, condannato in primo grado, decideva di impugnare la decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, i motivi addotti a sostegno del ricorso si concentravano su un aspetto specifico: la presunta omessa valutazione, da parte del giudice di merito, della mancanza di una condizione di procedibilità per il reato di lesioni personali, previsto dall’art. 582 del codice penale.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7127/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della questione sollevata. La decisione è netta e si basa su una ragione puramente processuale: i motivi presentati dal ricorrente non rientravano tra quelli tassativamente elencati dall’articolo 448, comma 2 bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita strettamente le ragioni per cui è possibile impugnare determinate sentenze, e il motivo sollevato non era tra quelli ammessi.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lapidaria e tecnicamente ineccepibile. I giudici hanno rilevato che l’impugnazione era stata proposta “per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.”. Il ricorrente censurava una presunta violazione dell’art. 129 c.p.p., ovvero l’obbligo del giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità, ma tale doglianza non è contemplata tra i motivi di ricorso consentiti dalla norma specifica applicabile al caso. La legge, in questi contesti, crea un “imbuto” processuale, permettendo l’accesso alla Cassazione solo per violazioni di legge ben definite, al fine di garantire la celerità e l’efficienza del sistema giudiziario. Proporre motivi diversi da quelli consentiti porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
Le conseguenze di tale pronuncia sono state severe per il ricorrente. Come diretta conseguenza dell’ inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato quest’ultimo non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 Euro in favore della cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede una profonda conoscenza delle norme processuali e un’attenta valutazione dei motivi che possono essere legalmente sollevati. Agire al di fuori dei binari stabiliti dal codice non solo rende l’impugnazione vana, ma comporta anche un significativo onere economico, trasformando un tentativo di difesa in un’ulteriore sanzione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non rientravano tra quelli specificamente e tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2 bis, del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Quale questione specifica il ricorrente aveva tentato di sollevare?
Il ricorrente aveva lamentato l’omessa valutazione da parte del giudice della mancanza di una condizione di procedibilità per il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.), questione che però non costituiva un motivo di ricorso valido ai sensi della norma applicabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7127 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7127 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
(datò avviso
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Rilevato che l’impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di f tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. censura valutazione ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. della mancanza di procedibilità i di cui all’art. 582 cod. pen.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del r pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della c ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 29.01.2024