Inammissibilità del Ricorso: Quando la Specificità Diventa Cruciale
Presentare un ricorso in Cassazione è una fase delicata del processo penale, che richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda quanto sia fondamentale la corretta formulazione dei motivi di impugnazione per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il principio di specificità non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce un dialogo costruttivo tra l’appellante e il giudice. Analizziamo insieme la decisione per capire le implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari. L’imputato, tramite il suo difensore, ha adito la Corte di Cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione per contestare la precedente decisione. La Suprema Corte è stata quindi chiamata a valutare, prima ancora che il merito della questione, la validità formale del ricorso stesso.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel vivo delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello preliminare, riscontrando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione. Secondo la Corte, il motivo proposto era manchevole di un elemento essenziale: la correlazione tra le ragioni addotte nel ricorso e quelle esposte nella sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità del Motivo di Impugnazione
Il cuore della decisione risiede nella spiegazione del principio di specificità, come delineato dall’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. La Cassazione chiarisce che la mancanza di specificità non si manifesta solo attraverso la genericità o l’indeterminatezza dei motivi, ma anche, e soprattutto, attraverso l’assenza di un confronto diretto con le motivazioni del provvedimento che si intende contestare.
In altre parole, non è sufficiente presentare le proprie ragioni; è necessario dimostrare perché le argomentazioni del giudice precedente sarebbero errate. Il ricorso non può ignorare le ‘esplicitazioni del giudice censurato’. Nel caso di specie, la Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva indicato analiticamente sia gli elementi costitutivi del reato contestato sia il materiale probatorio a fondamento della responsabilità. Il ricorso, invece, ha omesso di confrontarsi con questi punti, risultando di fatto slegato dalla decisione che pretendeva di criticare. Questo vizio, definito come ‘mancanza di correlazione’, comporta inevitabilmente l’inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto penale: la redazione di un atto di impugnazione è un’arte che richiede precisione e un’analisi approfondita della sentenza da contestare. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse tesi difensive, senza smontare punto per punto il ragionamento del giudice di merito, è destinato a fallire. La pronuncia di inammissibilità non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per l’assistito. Pertanto, la specificità non è solo un requisito legale, ma la chiave di volta per un’efficace tutela dei diritti nel processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava di specificità. In particolare, non stabiliva una correlazione diretta tra le ragioni presentate nel ricorso e le motivazioni della sentenza d’appello che veniva impugnata.
Cosa significa ‘mancanza di correlazione’ in un ricorso?
Significa che l’atto di impugnazione ignora o non si confronta adeguatamente con le argomentazioni logiche e le prove analizzate dal giudice nella decisione precedente. Un ricorso deve criticare specificamente il ragionamento della sentenza impugnata, non limitarsi a presentare argomenti generici.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39013 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATrO E IN DIRITFO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME, considerato che l’unico motivo del ricorso proposto non è consentito, perché è manchevole dell’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate da decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Va, in proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, com indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragion argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudi censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità;
che, la sentenza impugnata, con logici e non incongrui argomenti, indica analiticamente sia i singoli elementi costitutivi del delitto contestato all’ ricorrente che il materiale probatorio posto a fondamento dell’affermazione responsabilità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente