Inammissibilità Ricorso: Quando la Genericità Costa Cara
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 19660 del 2024, offre un chiaro esempio delle conseguenze processuali ed economiche derivanti dalla presentazione di un appello privo di solidi fondamenti. La Suprema Corte ha confermato la regola secondo cui l’inammissibilità ricorso non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Questo caso specifico riguarda un ricorso contro una decisione della Corte d’Appello di Milano, che agiva come giudice di rinvio dopo un precedente annullamento da parte della stessa Cassazione.
I Fatti del Caso: Il Ricorso in Cassazione
Il ricorrente aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Quest’ultima, decidendo a seguito di un annullamento con rinvio, aveva confermato la pena stabilita in primo grado, motivando in modo adeguato la sussistenza della recidiva. La Corte territoriale aveva infatti valutato i precedenti penali specifici dell’imputato, ritenendoli indicativi di una maggiore pericolosità sociale in relazione al reato commesso. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la valutazione della Corte d’Appello.
L’Inammissibilità del Ricorso e le Spese: La Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo i giudici, il motivo unico presentato dal ricorrente era vago e non affrontava specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte ha osservato che anche una memoria difensiva successiva non faceva che ‘reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità’. Di conseguenza, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
La Valutazione sulla Recidiva
Un punto centrale della decisione è la corretta motivazione della recidiva da parte del giudice di rinvio. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse adempiuto al suo compito, spiegando perché i precedenti penali specifici dell’imputato giustificassero un giudizio di maggiore pericolosità. Questo dimostra l’importanza per i giudici di merito di non limitarsi a un mero richiamo dei precedenti, ma di argomentare il loro peso specifico nel contesto del nuovo reato.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte di Cassazione si basano su un principio cardine del processo penale: un ricorso è ammissibile solo se contesta in modo specifico e puntuale le ragioni della decisione impugnata. In questo caso, il ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’ proprio perché le censure erano generiche e non criticavano efficacemente la logica seguita dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. Poiché la motivazione della Corte d’Appello sulla recidiva era adeguata e logica, e il ricorso non la scalfiva con argomenti pertinenti, l’esito non poteva che essere l’inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito: la proposizione di un ricorso in Cassazione deve essere attentamente ponderata. L’impugnazione non può basarsi su critiche generiche o sulla semplice riproposizione di argomenti già respinti. Le conseguenze dell’inammissibilità ricorso sono severe: non solo la decisione impugnata diventa definitiva, ma si aggiunge un onere economico significativo per il ricorrente. La decisione evidenzia l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi specifici nella sentenza di merito, evitando così di incorrere in una declaratoria di inammissibilità che preclude ogni ulteriore discussione sul caso.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile, tra le altre cause, quando è ‘manifestamente infondato’, ovvero quando i motivi addotti sono generici, non contestano specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata e si limitano a reiterare censure già esaminate e respinte.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, il cui importo viene determinato equamente dal giudice (in questo caso, 3.000,00 euro).
Come deve essere motivata la recidiva per superare il vaglio di legittimità?
La sussistenza della recidiva deve essere motivata in modo adeguato dal giudice di merito. Ciò richiede una valutazione non automatica, ma specifica, dei precedenti penali, spiegando come essi fondino un giudizio di maggiore pericolosità del reo in rapporto al nuovo reato commesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19660 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19660 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello di Milano, quale giudice di rinvio, decidendo a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, ha adeguatamente motivato la sussistenza della recidiva e conseguentemente confermato la pena irrogata dal giudice di primo grado, dando conto di avere valutato i precedenti penali anche specifici posti a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso;
ritenuto che la memoria difensiva prodotta dai difensori per contestare l’inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità;
ritenuto che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 aprile 2024
re estensore GLYPH
Il Presidente