Inammissibilità ricorso: quando la Cassazione lo dichiara manifestamente infondato
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso per Cassazione, un esito processuale che si verifica quando l’impugnazione non supera un vaglio preliminare di ammissibilità. La Suprema Corte ha ribadito i confini del proprio giudizio, specificando quali motivi non possono essere fatti valere in sede di legittimità e quali conseguenze derivano da un ricorso proposto in modo palesemente infondato. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto applicati.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una donna avverso una sentenza della Corte d’Appello di Salerno. La ricorrente contestava la decisione di secondo grado, lamentando presunti difetti, contraddittorietà e palese illogicità nella motivazione redatta dai giudici d’appello. L’obiettivo era ottenere un annullamento della sentenza sfavorevole, portando la questione all’attenzione della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte sull’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 39298 del 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle accuse o della difesa della ricorrente, ma si è fermata a un livello precedente: la verifica dei requisiti formali e sostanziali del ricorso stesso. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dalla difesa non rientravano tra quelli che la legge consente di presentare in sede di legittimità, definendoli ‘manifestamente infondati’.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il ruolo della Corte di Cassazione. I giudici hanno spiegato che il loro compito non è quello di riesaminare i fatti o di valutare nuovamente le prove, attività proprie dei primi due gradi di giudizio. La Cassazione è un giudice di ‘legittimità’, il cui scopo è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
Nel caso specifico, la ricorrente criticava la motivazione della sentenza d’appello, sostenendo che fosse illogica e contraddittoria. Tuttavia, la Corte, dopo aver esaminato il provvedimento impugnato, ha concluso che la motivazione era non solo esistente, ma anche ‘connotata da lineare e coerente logicità’ e basata su una ‘esauriente disamina dei dati processuali’.
In altre parole, un ricorso in Cassazione non può limitarsi a contestare la valutazione del giudice di merito proponendo una lettura alternativa dei fatti. Può farlo solo se la motivazione è totalmente assente, apparente o manifestamente illogica a tal punto da non essere comprensibile. Poiché in questo caso la motivazione era chiara, logica e completa, il tentativo di metterla in discussione è stato giudicato come un motivo non consentito, determinando così l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze economiche dirette per la ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quest’ultima sanzione non è automatica, ma viene applicata quando la Corte ritiene che il ricorrente abbia agito ‘in colpa’ nel determinare la causa di inammissibilità. Citando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000, i giudici hanno implicitamente affermato che la proposizione di un ricorso manifestamente infondato costituisce una forma di abuso del processo, meritevole di sanzione. La decisione serve quindi da monito: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato in modo responsabile, senza intraprendere iniziative legali palesemente prive di fondamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità. La ricorrente ha contestato la logicità della motivazione della sentenza precedente, ma la Corte ha ritenuto tale motivazione lineare, coerente e completa, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
Quali sono le conseguenze economiche per la ricorrente?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un caso?
No, in base a questa ordinanza, la Corte di Cassazione agisce come giudice di legittimità e non può riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non valutare nuovamente le prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39298 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39298 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME natai a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
67/ RG 19129
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto manifestamente infondato, perché afferente a asseriti difetto contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedime impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (cfr pag. 7 e ss della sentenza )
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 novembre 2025.