Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3220 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 3220 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 05/07/2023 del TRIBUNALE di COSENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Viene proposto ricorso per cassazione, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 5 luglio 2023, con la quale il Tribunale di Cosenza ha dichiarato l’inammissibilità della istanza di revoca – in tal modo riqualificata dalla Corte d’appello di Salerno, con ordinanza del 17 maggio 2023, l’originaria richiesta di revocazione ex art. 28 d.lgs. 159 del 2011 – proposta avverso il decreto del 26 gennaio 2011 con il quale era stata disposta la misura di prevenzione della confisca.
2. Il ricorso è inammissibile.
Anche a voler qualificare il ricorso come appello, alla luce delle conclusioni della giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Sez. 1, n. 8530 del 21/01/2021, Paparone, Rv. 280559 – 0), in ogni caso l’atto di impugnazione doveva essere accompagnato dalla dichiarazione o elezione di domicilio di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. L’esistenza della norma e la sua applicabilità sono peraltro ben presenti ai ricorrenti, in quando v’è richiamo nell’intestazione dell’atto allegato al ricorso – che peraltro reca la firma del solo COGNOME NOME: e significativamente il calce al ricorso si parla di mandato del ricorrente (e non dei ricorrenti) -, ma che contiene solo una procura.
Ne segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 19/10/2023