Inammissibilità ricorso: quando la Cassazione non riesamina i fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Questa decisione evidenzia le ragioni che portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso quando i motivi proposti mirano a una rivalutazione dei fatti già esaminati dai giudici di primo e secondo grado. Analizziamo insieme i dettagli del caso e le implicazioni di tale pronuncia.
La vicenda processuale
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. I motivi addotti si concentravano su due aspetti principali: una presunta errata valutazione delle prove e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente, in sostanza, proponeva una lettura alternativa del materiale probatorio, contestando le giustificazioni addotte e la valutazione della sua personalità, già gravata da precedenti penali.
L’inammissibilità del ricorso e i suoi confini
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che le critiche del ricorrente non denunciavano un effettivo travisamento dei dati probatori, ovvero un errore palese nella percezione di una prova, ma sollecitavano un diverso giudizio di fatto. Questo tipo di richiesta esula dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito non è riesaminare nel merito la vicenda, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha sottolineato che i motivi del ricorso erano caratterizzati da una profonda genericità.
In primo luogo, il tentativo di proporre una ‘lettura alternativa’ delle prove, senza evidenziare specifiche illogicità o contraddizioni nella motivazione della Corte d’Appello, si traduce in una richiesta di riesame del fatto, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso deve individuare vizi di legge, non offrire una narrazione differente.
In secondo luogo, anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto generico. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione basandosi sulla ricostruzione dei fatti, sulla durata e le ragioni dell’allontanamento contestato e sulla personalità dell’imputato, già nota per precedenti penali. Contestare tali valutazioni di merito senza dimostrare un vizio logico nella motivazione non è ammissibile in Cassazione.
Le conclusioni
La pronuncia in esame è un’importante conferma dei limiti del giudizio di legittimità. L’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative per il ricorrente: la sentenza di condanna diventa definitiva e, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, scatta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, in questo caso quantificata in 3000 euro. Questa sanzione ha una funzione dissuasiva, per scoraggiare ricorsi palesemente infondati o dilatori. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza ribadisce la necessità di formulare i ricorsi per Cassazione in modo rigoroso, concentrandosi sui vizi di legittimità e non su tentativi di ottenere una terza valutazione del merito della causa.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non denunciavano vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘generici’?
Significa che le critiche alla sentenza impugnata non erano specifiche e non individuavano precise illogicità o contraddizioni nella motivazione. Si limitavano a proporre una lettura alternativa delle prove e a contestare la valutazione del giudice di merito sulla personalità dell’imputato, senza però dimostrare un errore giuridico.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24426 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che i due motivi di ricorso sono inammissibili atteso che i rilievi criti ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono vol solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimi attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, senza fare emergere alcuna illogicità nelle argomentazioni della motivazione della sentenza impugnata, in particolare sulla pretestuosità delle giustificazioni addotte dall’imputato;
ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul diniego delle circostanze generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio merito sulle ragioni e durata dell’allontanamento e sulla personalità dell’imputato già grava da precedenti penali;
ritenuto che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 7 giugno 2024
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