Inammissibilità ricorso: i limiti delle impugnazioni in Cassazione
L’istituto dell’inammissibilità ricorso rappresenta un filtro fondamentale nel sistema giudiziario italiano, volto a evitare il sovraccarico delle corti superiori con istanze prive di fondamento normativo. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile contestare i provvedimenti relativi alla competenza del giudice.
Il caso della declaratoria di incompetenza
La vicenda trae origine da un procedimento davanti al Giudice di Pace, il quale aveva emesso una declaratoria di incompetenza. L’imputato aveva tentato di impugnare tale decisione davanti al Tribunale, che tuttavia aveva dichiarato l’appello inammissibile. Nonostante ciò, la parte ha scelto di ricorrere ulteriormente in Cassazione, contestando la decisione del Tribunale.
Perché il ricorso è stato respinto
La Suprema Corte ha rilevato che l’istanza presentata era affetta da un vizio insanabile: l’atto impugnato non era per legge soggetto a ricorso. Secondo il codice di procedura penale, non tutti i provvedimenti emessi durante un processo possono essere portati all’attenzione della Cassazione. In particolare, quando un provvedimento non è espressamente indicato come impugnabile, scatta automaticamente l’inammissibilità ricorso.
Le conseguenze dell’inammissibilità ricorso
Presentare un ricorso contro un atto non impugnabile comporta conseguenze severe per il ricorrente. Oltre al rigetto dell’istanza senza entrare nel merito della questione, la legge prevede la condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è palese, la Corte impone il versamento di una somma equitativa a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in quattromila euro.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sul combinato disposto degli articoli 591 e 568 del codice di procedura penale. L’inammissibilità ricorso è stata dichiarata senza formalità di procedura, poiché il provvedimento del Tribunale che conferma l’inammissibilità di un appello su questioni di competenza non è ulteriormente ricorribile nei termini proposti dall’imputato. La tassatività dei mezzi di impugnazione impedisce alle parti di creare nuovi gradi di giudizio non previsti dal legislatore.
Le conclusioni
Questa ordinanza sottolinea l’importanza di una valutazione tecnica preventiva prima di procedere con un’impugnazione. L’inammissibilità ricorso non solo preclude la difesa nel merito, ma espone la parte a sanzioni pecuniarie significative. La corretta individuazione dei provvedimenti impugnabili è dunque un requisito essenziale per l’esercizio del diritto di difesa nel rispetto dei principi di economia processuale.
Cosa succede se si impugna un atto non previsto dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quali sono i limiti oggettivi al ricorso in Cassazione?
Si può ricorrere solo contro i provvedimenti che il codice di procedura penale indica espressamente come impugnabili.
A quanto ammonta la sanzione per un ricorso inammissibile?
La somma è stabilita dal giudice in via equitativa; in questo caso specifico, la Corte ha fissato un importo di quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 974 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 974 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2019 del TRIBUNALE di GORIZIA
dato avviso alle pa udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal predetto imputato avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gorizia di declaratoria di incompetenza.
Considerato che il ricorso è inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile giusta la previsione dell’art. 568 comma 2, cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2022
Il Consiglie COGNOME
stensore COGNOME Il Presi