Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23089 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23089 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2024 del TRIBUNALE di LATINA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 36970/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. p
(applicazione di pena per i reati previsti dagli artt. 56 – 624-625 – 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla qualificazione giuridica dei fatti in relazione a furto, alla sussistenza della circostanza aggravante contestata, al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti i motivi inammissibili ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. perchè n consentiti dalla legge, e, dall’altra, del tutto generici;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2025.