Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27558 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27558 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 25/08/1989
avverso l’ordinanza del 06/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato i intestazione;
Rilevato che il ricorso è inammissibile perché attacca la valutazione del Tribunale sul se violazione attribuita al condannato sia incompatibile o meno con la prosecuzione
dell’affidamento, valutazione che è connotata da profili di discrezionalità (cfr. Sez. 1, n. 1
del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239 – 01), il cui controllo avviene attraverso il giudizio logicità ed adeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca (cfr. Sez. 1, n. 27711 de
06/06/2013, COGNOME, Rv. 256479 – 01), motivazione che nel caso in esame resiste alle censure del ricorso che – al di là del riferimento alla diversa valutazione del magistra
sorveglianza in punto di concessione della liberazione anticipata, in cui però il ricorso dimostra se il magistrato fosse a conoscenza o meno dell’episodio che ha determinato il Tribunale
a revocare la misura – si risolve nell’enunciazione di principi generali ed affermazioni spend in qualsiasi altro ricorso dello stesso tipo che non prendono posizione sul concreto contenut
dell’ordinanza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2025.