Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25059 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25059 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 15/11/1976
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli
che ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 7 comma 1 del D.I. 4 del 2019 ad a due e mesi sei di reclusione, articolando due motivi di ricorso: deduce violazione di legge e v
di motivazione in relazione al diniego delle circostanze di cui all’art. 62
bis cod. pen. nonché vizio
di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.
Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato là dove la Corte territoriale h rilevato l’assenza di elementi positivi di valutazione. Nel pervenire a tale conclusione, la
d’appello si è attenuta al consolidato indirizzo della giurisprudenza, secondo cui, nel motiv diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di
agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie in ragione modalità dell’azione, della gravità del danno, l’intensità del dolo nonché presenza di numer
precedenti penai*, per reati gravi (cfr. pag. 4).
Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poichè i giudic di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da incongruenze di ordine
logico e il ricorrente non si confronta denunciando in via del tutto generica l’inosser dell’obbligo di motivazione che deve sorreggere ogni provvedimento giurisdizionale.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilit
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.