Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25029 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25029 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di
Appello di L’Aquila che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pescara h affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di tentato furto aggrav
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione opposte circostanze e, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuan
generiche prevalenti, non è consentito in sede di legittimità, in quanto implica una valutazi discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato della Corte di cassazi
qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da suffi motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenz
sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in con
(Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila
in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04 giugno 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente