Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24541 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24541 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il 19/03/1984
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle partì;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di
motivazione in quanto mancante, contraddittoria, manifestamente illogica e frutto di travisamento degli “elementi probatori” (non specificamente indicati, né allegati
all’atto di impugnazione) è manifestamente infondato avendo i giudici di appello confermato il giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione con un compiuto
apparato argomentativo che – lungi dal presentare contraddittorietà e/o palesi illogicità – illustra le risultanze processuali e riporta in modo lineare e congruo le
ragioni per le quali l’assunzione da parte dell’imputato della paternità del furto dell’auto a bordo della quale era stato controllato non era considerata credibile
poiché contraddetta dalle modalità della sottrazione descritte dal derubato in denuncia (si vedano le pagg. 7 e 8 della impugnata sentenza); con tali
argomentazioni il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare pedissequamente in questa sede le doglianze già motivatamente disattese dalla
Corte di appello;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025.