Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15539 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15539 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 01/04/1983
avverso l’ordinanza del 14/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il
difensore si duole del vizio di motivazione in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. – non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in
punto di fatto, altresì manifestamente infondate.
Invero, il Tribunale di sorveglianza di Milano, nel rigettare il reclamo avverso il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Milano, relativo al mancato inoltro
di una missiva indirizzata al ricorrente, osserva che: – in tale missiva si ravvisa un messaggio criptico, essendovi allegata una foto della moglie con l’indicazione di una
data, e che non è dato comprendere quale sia il significato della medesima nel suo complesso; – per i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41
bis
I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.) o per chi intrattiene corrispondenza con essi, sussiste l’onere della
chiarezza, per cui, in mancanza di tale elemento, non può che procedersi al non inoltro della corrispondenza.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.