Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14150 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14150 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BRINDISI il 13/06/1985 avverso l’ordinanza del 29/11/2024 della Corte d’appello di Lecce
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato;
Rilevato che NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per
cassazione, avverso il provvedimento della Corte di appello di Lecce che – chiamato a provvedere in ordine alla richiesta di conversione in Italia dei benefici di cui all’art. 46 della legge
2776/1999 – ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere, indicando invece quella del
Magistrato di sorveglianza di Lecce, ai quale ha disposto trasmettersi gli atti;
Rilevato che non è ricorribile per cassazione, indipendentemente dal fatto che essa venga
adottato con la forma dell’ordinanza o della sentenza, la decisione a mezzo della quale il giudi dichiari la propria incompetenza, potendo da ciò scaturire esclusivamente un conflitto
giurisdizione o di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803 – 01; Sez.
5, n. 14892 del 29/01/2010, COGNOME, Rv. 246845 – 01; Sez. 3, n. 4367 del 11/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203416 – 01);
che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 610, comma
Ritenuto
5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 marzo 2025.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO