Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18523 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18523 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PETILIA POLICASTRO il 11/04/1957
avverso il decreto del 24/10/2024 del GIUD. RAGIONE_SOCIALE di L’Aquila udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Visti gli
atti;
Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato;
Rilevato che NOME COGNOME ha personalmente proposto reclamo, poi convertito in ricorso
in cassazione, avverso il provvedimento indicato in epigrafe, pronunciato dal Tribunale d sorveglianza di L’Aquila;
Rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data
dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputa quindi, anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi
che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscr nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc.
pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 de
25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ric
sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso);
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento dell somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO