Inammissibilità Ricorso: La Decisione della Cassazione e le Sue Conseguenze Economiche
L’esito di un procedimento giudiziario non si conclude sempre con una sentenza che decide nel merito della questione. A volte, l’atto con cui si avvia l’impugnazione può essere bloccato prima ancora del suo esame. È il caso dell’inammissibilità ricorso, un concetto fondamentale della procedura penale che ha importanti conseguenze per chi decide di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare cosa accade quando un ricorso viene respinto per ragioni procedurali.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Sentenza d’Appello
Il caso in esame riguarda un giovane che ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania. Senza entrare nei dettagli della vicenda sottostante, il punto cruciale è il tentativo del ricorrente di ottenere una revisione della decisione di secondo grado.
L’atto di impugnazione è stato quindi sottoposto al vaglio preliminare della Corte di Cassazione, un passaggio obbligato per verificare che il ricorso rispetti tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge per poter essere discusso nel merito.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Inammissibilità Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato il caso, ha emesso un’ordinanza con una decisione netta e definitiva: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa statuizione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, sancendo che l’impugnazione non può essere giudicata.
Le conseguenze di questa decisione sono immediate e gravose per il ricorrente. La Corte, infatti, lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Si tratta di una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi in cui i ricorsi vengono giudicati inammissibili, con lo scopo di scoraggiare impugnazioni pretestuose o prive dei presupposti di legge.
Le Motivazioni
Il provvedimento in analisi è molto sintetico e non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato a dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Tuttavia, la Corte afferma che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Generalmente, un ricorso in Cassazione può essere considerato inammissibile per svariati motivi, come la mancanza di specificità dei motivi, la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti (non consentita in sede di legittimità) o il mancato rispetto dei termini per la presentazione.
La decisione, sebbene concisa, sottolinea l’importanza di un corretto approccio tecnico-giuridico nella redazione del ricorso per Cassazione. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria serve da monito: l’accesso al giudizio di legittimità è un rimedio eccezionale, da esperire solo quando sussistono vizi di legge chiaramente identificabili nella sentenza impugnata.
Le Conclusioni
L’ordinanza esaminata ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’impugnazione non è un diritto esercitabile senza limiti. La dichiarazione di inammissibilità ricorso comporta non solo l’impossibilità di ottenere una nuova valutazione del caso, ma anche conseguenze economiche significative. Per i cittadini, ciò significa che la decisione di ricorrere in Cassazione deve essere ponderata attentamente, con l’assistenza di un legale esperto, per evitare di incorrere in una condanna che si aggiunge a quella già subita nei gradi di merito.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Qual è la sanzione economica prevista in questo caso specifico?
In questo caso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale decisione era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania in data 09/05/2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21178 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21178 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SIRACUSA il 12/04/2000
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Catania che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile
del delitto di furto aggravato;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denuncia la contraddittorietà della motivazione in ordine all’omesso riconoscimento della
circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, n.
4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la concessione della circostanza
attenuante in esame presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 4, n. 8530 del
13/02/2015, COGNOME, Rv. 262450 – 01). Nel caso di specie, il valore dei beni sottratti ammonta a circa euro 2.400, certamente non riconducibile ad un’ipotesi di irrilevanza
secondo il senso comune;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025.