Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20777 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20777 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SARONNO il 09/08/1981
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 624 e 99, comma 4 cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio – non è consentito dalla
legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in
relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di
merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.
pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento alla tipologia di tentativo in analisi (si veda, in
particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 maggio 2025 IJuns Jgliereteysore GLYPH
Il Presidente