Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28268 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28268 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 23/01/1964
avverso la sentenza del 05/04 / C2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, nel validare la proposta di concordato anche con rinuncia ai motivi di
appello, ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all’art.
455 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’omessa verifica dell’applicabilità
dell’ad- 129 cod. proc. pen. – esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato, risulta palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza
formalità, ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis cod. proc. pen., in quanto il ricorso
è stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc.
pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
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Il Presidente