Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27960 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27960 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 31/10/1970
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la qual la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia resa il 24 marzo 2023
dal Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale per il reato di cui all
73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificato il fatto.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Vizio di motivazione in relazione agli
artt. 132 e 133 cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità, per meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati
correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 3 sent. app.); e determinazione del trattamento sanzionatorio è naturalmente rimessa alla
discrezionalità del Giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come n caso di specie, sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adegu
esame delle deduzioni difensive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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