Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29824 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29824 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALMI il 19/06/1984
presente prowtdirnento omettere le generalità e gli altri dati icientIcativi, a norma deiro(t. 52 d.lgs. 196/03 in quanto’
O
disposte ci’ufficio
O a richiesta di parte
, imposto dalla legge
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 2805/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata e la memoria difensiva (condanna per il reato previ dall’art. 572 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussisten elementi costitutivi del reato e della contestata aggravante, alla qualificazione giuridica de
Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già correttamen valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una non consen
rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, nonché perché generici risp alla motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i 44 aprile 2025.