Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando il Processo si Ferma e Scattano le Sanzioni
Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che, pur essendo molto concisa, offre uno spunto fondamentale sulla procedura penale e sulle conseguenze di un’azione specifica: la rinuncia all’impugnazione. Il caso in esame ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, un esito che ha reso definitive le statuizioni civili a carico del ricorrente. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria trae origine da una complessa serie di eventi. Un professionista era stato inizialmente accusato di peculato, accusa poi riqualificata in abuso d’ufficio. Dopo una sentenza di primo grado del Tribunale, la Corte di Appello, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione. Tuttavia, aveva condannato l’imputato al risarcimento dei danni non patrimoniali nei confronti della parte civile, un’azienda sanitaria pubblica.
Non accettando questa decisione, l’imputato aveva presentato un ulteriore ricorso in Cassazione. Il suo obiettivo era ottenere l’annullamento completo della sentenza, sostenendo che una modifica legislativa successiva avesse abrogato la norma incriminatrice, eliminando così ogni presupposto anche per la condanna civile.
La Sorprendente Rinuncia e l’Inammissibilità del Ricorso
Poco prima della data fissata per l’udienza, si è verificato un colpo di scena procedurale: l’imputato ha depositato in cancelleria una formale rinuncia al ricorso. Questo atto ha cambiato radicalmente il corso degli eventi. La legge, infatti, è molto chiara su questo punto. L’articolo 591 del codice di procedura penale elenca le cause di inammissibilità dell’impugnazione e, tra queste, figura esplicitamente la rinuncia.
Di fronte a tale atto, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e applicare la norma. La rinuncia è un atto dispositivo della parte che blocca il processo, impedendo ai giudici di entrare nel merito delle questioni sollevate. Pertanto, l’esame delle motivazioni dell’appello è stato precluso.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Suprema Corte sono state estremamente dirette e fondate su un puro tecnicismo procedurale. I giudici hanno semplicemente rilevato che la rinuncia al ricorso, proveniente direttamente dall’imputato, è una circostanza che determina, per legge, l’inammissibilità dell’impugnazione. Non c’era spazio per alcuna valutazione discrezionale o analisi del merito della controversia.
La decisione sottolinea un principio fondamentale: una volta intrapresa un’azione legale, ogni passo ha conseguenze precise. La rinuncia, sebbene sia un diritto della parte, non è priva di effetti. Anzi, produce conseguenze giuridiche ed economiche ben definite.
Le Conclusioni
Le implicazioni di questa sentenza sono significative. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la sentenza della Corte di Appello. Ciò significa che la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile è diventata esecutiva.
In secondo luogo, e non meno importante, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta la condanna al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questa sanzione pecuniaria è una conseguenza tipica dell’inammissibilità ed è commisurata al grado di colpa del ricorrente nel causare l’inutile attivazione della macchina giudiziaria. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di ponderare attentamente la scelta di impugnare una sentenza e di portarla fino in fondo, poiché una ritirata tardiva può comportare costi significativi.
 
Cosa succede se un imputato rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso senza esaminare il merito delle questioni sollevate. La rinuncia è una causa di inammissibilità prevista direttamente dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità per rinuncia?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
La rinuncia al ricorso annulla le condanne civili stabilite nei gradi precedenti?
No, al contrario. La declaratoria di inammissibilità del ricorso rende definitiva la sentenza impugnata, comprese le statuizioni civili come la condanna al risarcimento del danno.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35124 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 35124  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine al capo B perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con conferma delle statuizioni civili quanto al capo A e con rinvio ad altra sezione della Corte di appell Firenze per la rideterminazione della provvisionale con riferimento alle condotte dichiarate prescritte di cui al capo A, punti a) e b);
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio della Cort cassazione, disposto con sentenza del 19 gennaio 2021, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Pisa, emessa il 3 febbraio 2014, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine al reato di abuso di ufficio di cui al c – così qualificato l’originario addebito contestato come peculato – perché estinto p
prescrizione, condannando l’imputato al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti della parte civile e riducendo l’entità della provvisionale stabilita dal giudice.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e nullità della sentenza impugnata quanto al reato di abuso di ufficio cui al capo B (siccome qualificato) per intervenuta abrogazione della norma incriminatrice in data successiva alla sentenza impugnata, circostanza idonea, ad avviso del ricorrente, ad essere veicolata anche con unico motivo di ricorso.
Si invoca, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza e la conseguente revoca delle statuizioni civili.
Si dà atto che nell’interesse della parte civile RAGIONE_SOCIALE stata depositata una memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve rilevarsi che in data 19 settembre 2025 è stata depositata in cancelleria la rinunci al ricorso proveniente direttamente dall’imputato, circostanza idonea a determinare l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso, il 24/09/2025.