Inammissibilità Ricorso: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto di precise regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare il concetto di inammissibilità del ricorso e le sue pesanti conseguenze economiche. Questo provvedimento, pur nella sua sinteticità, è emblematico di come un’impugnazione, se non correttamente impostata, possa concludersi prima ancora di essere discussa nel suo contenuto.
Il Contesto Processuale del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente, un individuo nato nel 1968, ha cercato di ottenere l’annullamento o la riforma della decisione di secondo grado, portando le sue ragioni dinanzi al massimo organo della giurisdizione penale. Il procedimento è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, spesso incaricata di una valutazione preliminare sulla sussistenza dei presupposti per la trattazione del ricorso.
La Decisione della Corte: Inammissibilità del Ricorso e le Sue Conseguenze
Con una sintetica ordinanza, la Corte di Cassazione ha stroncato le speranze del ricorrente. Il collegio, presieduto dal Dott. Costanzo e con relatore il Dott. Costantini, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, sancendo che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti necessari per essere giudicato.
La conseguenza diretta e immediata di questa pronuncia è duplice e di natura prettamente economica:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a rimborsare allo Stato i costi sostenuti per la gestione del procedimento.
2. Sanzione pecuniaria: È stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità, come spesso accade per questo tipo di provvedimenti. Tuttavia, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una tale declaratoria. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per vizi di forma (ad esempio, la mancata sottoscrizione da parte di un avvocato abilitato) o di sostanza. Tra questi ultimi, i più frequenti sono la genericità dei motivi, la richiesta di una rivalutazione dei fatti (non consentita in sede di legittimità) o la proposizione di censure non previste dalla legge.
La condanna alla sanzione pecuniaria, inoltre, ha una funzione deterrente: scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte, e sanzionare l’abuso dello strumento processuale. La misura della sanzione viene commisurata dal giudice tenendo conto della gravità della colpa nella proposizione del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione analizzata rappresenta un chiaro monito sull’importanza di un’attenta preparazione del ricorso per Cassazione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma un esito che comporta conseguenze patrimoniali significative per il soccombente. Per il cittadino, ciò significa che l’accesso alla giustizia di ultima istanza deve essere esercitato con responsabilità e cognizione di causa, affidandosi a professionisti esperti che sappiano valutare la reale fondatezza dei motivi di impugnazione. In caso contrario, il tentativo di ottenere una revisione della sentenza si trasforma in un’ulteriore condanna, questa volta di natura economica.
Che cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere esaminato nel merito. Il giudice, quindi, non valuta se le ragioni del ricorrente siano giuste o sbagliate, ma si limita a constatare che l’atto di impugnazione non può essere processato.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito nel caso di specie, la persona che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
A cosa serve la Cassa delle ammende?
La Cassa delle ammende è un ente pubblico che utilizza le somme derivanti da sanzioni pecuniarie come quella descritta per finanziare progetti volti al reinserimento sociale delle persone detenute e a migliorare le condizioni delle strutture carcerarie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13719 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13719 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MILANO il 04/04/1968
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e
violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi il delitto di cui a cod. pen., specie quanto al profilo soggettivo, sono riproduttivi di identica cen
adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto
i
plurimi elementi significativi della sussistenza della precisa consapevolezza del ricorrente, anche alla luce d
causa civile affrontata;
rilevato che analogo limite incontra il terzo motivo con cui si censura il manc riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivatamente escluse in ragione della
intensità del dolo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03/2025.