Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20115 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20115 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 03/04/1957
avverso l’ordinanza del 05/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di
Sorveglianza di Genova ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da NOME
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di
motivazione evidenziando che la conclusione quanto al disinteresse del condannato all’esito della richiesta sarebbe errata in quanto lo stesso ha
nominato due difensori di fiducia e, comunque, non sarebbe irreperibile ma sarebbero insufficienti le ricerche effettuate;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il
Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento a quanto accertato dagli organi di polizia (l’interruzione del rapporto coniugale e il trasferimento in
Algeria, così lasciando il domicilio eletto al fine di fruire delle misure alternative richieste), ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste
a fondamento della conclusione in termini di totale disinteresse dell’esito della procedura, dell’impossibilità di svolgere la necessaria inchiesta socio-
familiare da parte del competente UEPE in ordine alla verifica circa la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura, nonché, più in generale del difetto del requisito essenziale costituito dalla reperibilità del condannato, sia prima che dopo l’applicazione della misura;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/4/2025