Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1691 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1691 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorso è stato presentato avverso sentenza emessa ai se dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2 n. 103, che dispone che «La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codice, ne richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei m di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecunia indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo»;
che, in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, d ritenersi nuovamente applicabile il principio – elaborato dalla giurisprudenza legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4 proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 – secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, a dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai m d’impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza ess neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle caus previste dall’art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale divers l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e l’istitut (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, COGNOME, Rv. 226707; Sez. 5, n. del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919);
che la rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale c impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto affermazione di responsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, si deve reputarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, a rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell sulla pena in appello e che non si siano trasfuse nella illegalità della sa inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dall prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 27610 Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica d fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196);
che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. risulta, per contro, ammissibile qualora vengano dedotti motivi rela alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme de pronuncia del giudice;
che, nel caso in esame, la difesa di NOME COGNOME ed il Procuratore general territoriale hanno concordato, davanti al giudice di secondo grado, l’accogliment del motivo concernente la misura della pena applicata, con la conseguente rinuncia a qualsivoglia, differente motivo di censura da parte dell’imputato;
che, a quest’ultimo proposito, occorre ribadire, con la giurisprudenza legittimità, che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formula sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sulle re questioni devolute con l’appello in quanto, a causa dell’effetto devolutivo prop dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ad alcuni motivi d appello, la cognizione del giudice è limitata a quelli non oggetto di rinuncia ( 3, n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755; nello stesso senso cfr., tra altre, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170);
rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, NOME deduce che il giudice appello avrebbe dovuto, comunque, prendere atto della sopravvenuta improcedibilità del reato di lesioni personali, derivante dalla modifica normati introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022;
che la censura è manifestamente infondata, posto che l’originari inammissibilità del ricorso sterilizza la rilevanza della novella, secondo qua chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nell’attestare che «Nei giudizi pen in sede di legittimità, l’improcedibilità per mancanza di querela, necessaria reati divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d. ottobre 2022, n. 150, non prevale sull’inammissibilità del ricorso, poic diversamente dall’ipotesi di “abolitio criminis”, non è idonea a incidere su giudicato sostanziale» (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176 01; Sez. 5, n. 11229 del 10/01/2023, COGNOME, Rv. 284542 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 28/09/2023.