Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15648 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15648 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
/dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa octies,
della pena concordata per i reati di cui agli artt. 61, n. 11 –
81 cpv., 110,
336 cod. pen. (capo A), 61, n. 11 – octies,
110, 581, 583, comma 1, n. 1, 585
cod. pen. (capo B), 110, 340 cod. pen. (capo C);
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la violazione della regola di giudizio di cui all’art. 129 cod. proc. pen. in riferimento al capo C),
va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art.
448, comma 2 – bis,
cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza bis
formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5 – cod. proc. pen., e che
il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2025