Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli esiti più severi nel processo giudiziario, specialmente quando si giunge dinanzi alla Corte di Cassazione. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma blocca l’esame del caso per vizi procedurali o di forma, comportando conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare questo istituto e le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto del Caso: un Ricorso per Cassazione
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 03/04/2024. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere una revisione della decisione di primo grado, portando le proprie ragioni di fronte al più alto organo della giurisdizione italiana.
L’obiettivo di un ricorso in Cassazione non è quello di riesaminare i fatti del processo, ma di verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Per questo motivo, la sua redazione e presentazione devono seguire regole estremamente rigorose.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
Con un’ordinanza emessa il 09/04/2025, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. Questo significa che i giudici supremi non hanno nemmeno iniziato a valutare se le argomentazioni presentate fossero fondate o meno. La decisione si è fermata a un livello preliminare, constatando che l’atto di impugnazione mancava dei presupposti richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Conseguenze Economiche della Declaratoria di Inammissibilità
L’esito non è stato neutrale per il ricorrente. La Corte, infatti, non si è limitata a respingere l’atto, ma ha condannato l’appellante a due specifiche sanzioni economiche:
1. Pagamento delle spese processuali: i costi relativi al procedimento in Cassazione sono stati posti a suo carico.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: è stata disposta una sanzione pecuniaria di quattromila euro. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle norme procedurali, che congestionano il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, possiamo ipotizzare quali possano essere le cause più comuni di un simile provvedimento. Generalmente, un ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile per motivi quali:
* Vizi di forma: l’atto potrebbe non contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge (es. esposizione sommaria dei fatti, motivi specifici, ecc.).
* Genericità dei motivi: i motivi di ricorso non possono essere vaghi, ma devono indicare in modo preciso le norme di legge violate e le ragioni della violazione.
* Contestazione del merito: il ricorso tenta di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, attività preclusa in sede di legittimità, dove la Corte valuta solo la corretta applicazione del diritto.
* Tardività: il ricorso è stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
La decisione della Corte, quindi, pur non entrando nel dettaglio, sanziona una violazione delle regole di accesso al giudizio di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio della Corte di Cassazione, è subordinato al rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un’inammissibilità del ricorso non solo impedisce la difesa delle proprie ragioni nel merito, ma comporta anche sanzioni economiche rilevanti. Ciò sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti esperti che possano valutare attentamente i presupposti di un’impugnazione e redigere l’atto in modo conforme alle prescrizioni di legge, evitando così esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice non esamina il merito della questione perché l’atto di ricorso presenta vizi di forma o di sostanza che ne impediscono la valutazione, come la genericità dei motivi o la presentazione fuori termine.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento di due importi: le spese del procedimento giudiziario e una sanzione pecuniaria di quattromila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Che cos’è la Cassa delle ammende?
È un fondo statale finanziato con i proventi delle sanzioni pecuniarie e delle ammende inflitte in procedimenti penali. Le risorse vengono utilizzate per finanziare progetti volti al reinserimento sociale dei detenuti e al miglioramento delle condizioni carcerarie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15648 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15648 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 21/02/1977
avverso la sentenza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
/dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa octies,
della pena concordata per i reati di cui agli artt. 61, n. 11 –
81 cpv., 110,
336 cod. pen. (capo A), 61, n. 11 – octies,
110, 581, 583, comma 1, n. 1, 585
cod. pen. (capo B), 110, 340 cod. pen. (capo C);
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la violazione della regola di giudizio di cui all’art. 129 cod. proc. pen. in riferimento al capo C),
va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art.
448, comma 2 – bis,
cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza bis
formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5 – cod. proc. pen., e che
il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2025