Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26050 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26050 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PANTELLERIA il 11/03/1979
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
P
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Trapani, che aveva
affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di minaccia aggravata di cui all’art. 612 comma 2 cod. pen., con la recidiva infraquinquennale, e l’ave
condannata alla pena ritenuta di giustizia;
– che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizio motivazione in relazione al reato contestato, non è consentito dalla legge in sede d
legittimità perché, a fronte di una chiara ricostruzione dei fatti contestati e delle re fonti probatorie (cfr., in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), è costituit
mere doglianze in punto di fatto. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione qu di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorren
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta vizio motivazione in relazione alla non applicazione delle disposizioni di cui agli artt 163 e cod. pen., è aspecifico in quanto il beneficio di cui all’art. 163 cod. pen., la cui ric sarebbe stata formulata dalla difesa in sede di discussione, non risulta nelle conclusio scritte e il processo ha seguito il rito cartolare e il giudice non è tenuto a conce d’ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell’atto di impugnazione e in sede di discussione, non sia stata avanzata specific richiesta (Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, Rv. 285413);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore
GLYPHIl Pr sidente