Inammissibilità Ricorso: Quando la Forma della Richiesta è Decisiva
L’esito di un procedimento giudiziario può dipendere non solo dalla sostanza delle argomentazioni, ma anche dal rigore formale con cui vengono presentate le istanze. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale sulla inammissibilità del ricorso quando la richiesta rivolta al giudice non è correttamente qualificata. Questo caso dimostra come una semplice richiesta di ‘appuntamento’ non possa sostituire una formale istanza di correzione di errore materiale, con conseguenze significative per la parte che la propone.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un procedimento a carico di ignoti in cui la parte offesa, tramite il proprio difensore, aveva presentato una richiesta al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale. L’istanza mirava a ottenere ‘un appuntamento’ per avere ‘un chiarimento’ e discutere le ‘ulteriori iniziative da intraprendere per superare quell’errore materiale’ presente in un precedente provvedimento.
Il GIP, interpretando la richiesta non come un’istanza formale di correzione, ha emesso un’ordinanza di ‘non luogo a provvedere’, di fatto respingendo la richiesta senza fissare un’udienza. Contro questa decisione, la parte offesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 130 del codice di procedura penale. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto fissare un’udienza camerale prima di decidere, e l’aver agito de plano (cioè senza udienza) costituiva un vizio procedurale.
La Questione Giuridica sull’Inammissibilità del Ricorso
Il nodo centrale della questione era stabilire se la richiesta di un ‘appuntamento per un chiarimento’ potesse essere equiparata a una formale istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 130 c.p.p. Tale articolo prevede una specifica procedura, che include la fissazione di un’udienza camerale, per correggere gli errori materiali contenuti nei provvedimenti del giudice. La difesa sosteneva che la mancata fissazione dell’udienza avesse violato il diritto di difesa. Di contro, la valutazione della Corte si è concentrata sulla natura e sulla forma dell’istanza originaria per determinare se la procedura di garanzia fosse stata effettivamente attivata.
La Decisione della Corte: un Ricorso Manifestamente Infondato
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi puntuale della richiesta avanzata dal difensore. Gli Ermellini hanno evidenziato che la mancata fissazione dell’udienza camerale derivava direttamente dal fatto che il GIP non aveva qualificato la richiesta come un’istanza di correzione di errore materiale. Una semplice richiesta di ‘appuntamento’ e ‘chiarimento’ non possiede i requisiti formali per attivare la procedura garantita dall’art. 130 c.p.p. Inoltre, la Corte ha giudicato tardiva una memoria difensiva depositata lo stesso giorno dell’udienza, specificando che, in ogni caso, non conteneva argomenti sufficienti a superare il giudizio di inammissibilità.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte sono chiare: la procedura per la correzione dell’errore materiale è un rimedio specifico che richiede un’istanza altrettanto specifica. Il giudice non è tenuto a interpretare una richiesta generica o informale come un atto processuale formale. La mancata qualificazione della richiesta come ‘istanza di correzione’ ha impedito l’attivazione dell’obbligo di legge di fissare un’udienza. Di conseguenza, la decisione del GIP di provvedere de plano è stata ritenuta corretta, e il motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la forma è sostanza. Gli atti rivolti all’autorità giudiziaria devono essere chiari, specifici e conformi alle previsioni normative per poter produrre gli effetti desiderati. Confondere una richiesta informale con un’istanza procedurale formale può portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente spreco di tempo e risorse. Per gli operatori del diritto, questo caso serve da monito sull’importanza di redigere atti processuali in modo inequivocabile, specificando chiaramente la loro natura e il fondamento normativo, al fine di garantire la piena tutela dei diritti dei propri assistiti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la richiesta originaria del difensore al GIP era formulata come una semplice domanda di ‘appuntamento per un chiarimento’ e non come una formale istanza di correzione di errore materiale. Di conseguenza, il GIP non era tenuto ad attivare la procedura prevista dall’art. 130 c.p.p., che include la fissazione di un’udienza.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza è che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il GIP ha deciso senza fissare un’udienza camerale?
Il GIP ha deciso senza fissare un’udienza (cioè de plano) perché non ha qualificato la richiesta del difensore come un’istanza di correzione di errore materiale. Solo questo tipo di istanza formale avrebbe fatto scattare l’obbligo di legge di indire un’udienza camerale per garantire il contraddittorio tra le parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20871 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20871 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME parte offesa nel procedimento c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza del 26/01/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che COGNOME NOME NOME avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le preliminari del Tribunale di Roma ha dichiarato il non luogo a provvedere, avverso l’is la quale il difensore aveva chiesto «un appuntamento» con il giudice «per un chiarimen le ulteriori iniziative da intraprendere per superare quell’errore materiale»;
che l’AVV_NOTAIO ha depositato, in data 8 maggio 2024, memoria scritta;
che l’unico motivo di ricorso – con il quale il NOMEnte lamenta la violazi 130 cod. proc. pen., per essere stato il provvedimento emesso de plano, senza la f dell’udienza camerale – è manifestamente infondato, atteso che la mancata fis dell’udienza camerale deriva dal fatto che il Giudice non ha qualificato la richiesta come istanza di correzione dell’errore materiale;
che la memoria dell’AVV_NOTAIO risulta tardivamente depositata solo in data 2024 e, in ogni caso, non contiene argomentazioni che consentano di superare l’originar di inammissibilità;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del rico pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cas ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il NOMEnte al pagamento del processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’8 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente