Inammissibilità Ricorso: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla dichiarazione di inammissibilità ricorso. Questo provvedimento, sebbene conciso, è emblematico del rigore con cui la Suprema Corte valuta i presupposti formali e sostanziali per l’accesso al giudizio di legittimità. In questo articolo, analizzeremo la decisione e le sue implicazioni pratiche per chi intende impugnare una sentenza.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna, datata 13 settembre 2024. Il ricorrente, nato a Lugo nel 1963, ha cercato di ottenere una revisione della decisione di secondo grado rivolgendosi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. La Suprema Corte, riunitasi in udienza il 25 giugno 2025, ha esaminato il ricorso proposto.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso
L’esito del giudizio è stato netto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce se il ricorrente avesse torto o ragione sui fatti contestati. Piuttosto, la pronuncia di inammissibilità si ferma a un livello preliminare, constatando la mancanza dei requisiti necessari affinché il ricorso potesse essere validamente esaminato.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è duplice e di natura economica: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali sostenute e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima è una sanzione pecuniaria che viene spesso irrogata in caso di ricorsi inammissibili per disincentivare impugnazioni pretestuose o prive di fondamento giuridico.
Le Motivazioni
Il testo dell’ordinanza esaminata costituisce il cosiddetto dispositivo, ovvero la parte finale che riassume la decisione, senza esplicitare le ragioni giuridiche sottostanti. Tuttavia, in via generale, un’inammissibilità ricorso può derivare da diverse cause previste dal codice di procedura. Tra le più comuni vi sono la presentazione del ricorso oltre i termini di legge, la mancanza di motivi specifici di impugnazione, la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti (non consentite in Cassazione, che è giudice di legittimità) o la carenza di interesse ad agire. La Corte, in questi casi, effettua un controllo preliminare e, se riscontra uno di questi vizi, si arresta, dichiarando l’inammissibilità senza procedere all’esame del fondo della controversia.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’accesso al giudizio di Cassazione è soggetto a regole precise e rigorose. La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità, ma comporta conseguenze concrete, tra cui la condanna a spese e sanzioni pecuniarie. Soprattutto, essa determina la definitività della sentenza impugnata: con il ricorso respinto, la pronuncia della Corte d’Appello diventa irrevocabile e deve essere eseguita. Pertanto, è cruciale che chi intende presentare un ricorso si affidi a un professionista esperto per una valutazione attenta dei presupposti di ammissibilità, al fine di evitare esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la sentenza della Corte d’Appello di Bologna.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità per la sentenza precedente?
Implica che la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna diventa definitiva e irrevocabile, poiché non può più essere impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26087 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26087 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LUGO il 18/06/1963
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parli;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Forlì, che aveva
affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 6
625, nn. 2 e 7, cod. pen.;
– che l’unico motivo di censura, con il quale si deduce violazione di legge, è
evidentemente privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. p pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare i proprio sindacato;
– che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025
Consigliefle estensore
Il P esidente