Inammissibilità ricorso: quando l’impugnazione non supera il vaglio della Cassazione
L’accesso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento, è soggetto a regole procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza della Settima Sezione Penale ci offre l’occasione per approfondire uno degli esiti più comuni ma spesso sottovalutati: la declaratoria di inammissibilità ricorso. Comprendere i motivi che portano a questa decisione è fondamentale per chiunque si approcci al processo penale, poiché un errore nella formulazione dell’atto può precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni.
I Fatti alla Base del Provvedimento
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Parma. Il ricorrente, attraverso il proprio difensore, aveva impugnato la decisione di merito, lamentando una serie di presunti vizi. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato sottoposto al vaglio preliminare della Corte di Cassazione, un filtro di ammissibilità che precede la discussione nel merito.
La Decisione della Corte sull’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente, ovvero non stabilisce se avesse ragione o torto sui punti contestati. Al contrario, la Corte si è fermata a un livello precedente, valutando la stessa idoneità dell’atto di ricorso a introdurre un valido giudizio di legittimità. L’esito è stato negativo, con la conseguente chiusura del processo e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni che, in casi come questo, conducono a una declaratoria di inammissibilità ricorso sono tipicamente di natura procedurale. Sebbene il documento non entri nel dettaglio, è prassi consolidata della Corte di Cassazione sanzionare con l’inammissibilità i ricorsi che presentano motivi generici, astratti o che si limitano a riproporre le stesse questioni già discusse e rigettate nei gradi di merito, senza un confronto critico e specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (c.d. giudizio di legittimità). Pertanto, i motivi devono essere specifici e puntuali, indicando con precisione le norme che si assumono violate e le ragioni per cui la sentenza impugnata sarebbe errata in diritto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione evidenzia un principio cruciale della procedura penale: la redazione del ricorso per Cassazione è un’attività tecnica che non ammette approssimazioni. Un atto non adeguatamente strutturato, che non si confronta specificamente con la decisione impugnata o che tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questo comporta non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche la cristallizzazione definitiva della sentenza di condanna, con tutte le relative conseguenze. L’ordinanza, quindi, funge da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica specializzata e sulla necessità di formulare motivi di ricorso chiari, pertinenti e giuridicamente fondati.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione, cioè non valuta se le ragioni del ricorrente sono fondate o meno. La decisione si basa su un difetto dell’atto di ricorso stesso (es. motivi generici, tardività), che impedisce di procedere all’esame della causa.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La principale conseguenza è che la sentenza impugnata diventa definitiva (passa in giudicato) e non può più essere contestata. Inoltre, il ricorrente viene solitamente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
È possibile contestare una decisione di inammissibilità?
No, l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità del ricorso per Cassazione è un provvedimento definitivo che chiude il processo. Non sono previsti ulteriori mezzi di impugnazione ordinari contro tale decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23589 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23589 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 16/04/1977
avverso la sentenza del 21/06/2022 del TRIBUNALE di PARMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Il ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME imputato in ordine al reato ex art. 256
comma 1 lett. b) Dlgs. 152/06 è inammissibile siccome non proposto da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 13/06/2025.