Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di una Decisione Cruciale
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e sottolinea l’importanza della motivazione delle sentenze di merito. In questo articolo, analizzeremo un caso di inammissibilità del ricorso deciso dalla Corte di Cassazione, evidenziando i principi giuridici applicati, in particolare per quanto riguarda la valutazione della prova dichiarativa e il bilanciamento delle circostanze.
I Fatti del Processo
Il caso origina da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. La condanna si basava in modo significativo sulle dichiarazioni della persona offesa. La difesa del ricorrente contestava la decisione, sostenendo che i giudici di merito non avessero valutato correttamente l’attendibilità della vittima, evidenziando presunte imprecisioni e profili di incostanza nel suo racconto.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un giudice della legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, i giudici hanno stabilito che le censure mosse dal ricorrente erano, in realtà, tentativi di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità.
La Valutazione della Credibilità della Persona Offesa
Un punto centrale della decisione riguarda la credibilità della persona offesa. La Cassazione ha confermato che i giudici di merito avevano operato correttamente, illustrando in modo esauriente (pagine 5-7 della sentenza impugnata) le ragioni per cui ritenevano pienamente attendibile il racconto della vittima. La valutazione aveva tenuto conto delle imprecisioni, ritenendole però inidonee a inficiare la credibilità complessiva del narrato. Questa credibilità era, inoltre, rafforzata da due elementi cruciali:
1. Conferme esterne (ad externo): Elementi di prova esterni che corroboravano la versione della persona offesa.
2. Implausibilità della versione alternativa: La versione dei fatti fornita dall’imputato e dal suo correo era stata giudicata implausibile.
Questo approccio dimostra come la condanna sia stata raggiunta nel rispetto del canone dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, senza lasciare zone d’ombra.
Il Bilanciamento delle Circostanze
Il ricorrente aveva anche contestato il giudizio di equivalenza formulato dalla Corte d’Appello tra le circostanze attenuanti generiche (concesse per il buon comportamento processuale) e l’aggravante del fatto commesso da più persone riunite. Anche su questo punto, la Cassazione ha ritenuto l’argomentazione inammissibile, definendola una mera “controargomentazione” irrilevante in questa sede, poiché basata su una richiesta di rivalutazione di un giudizio discrezionale del giudice di merito, adeguatamente motivato e non manifestamente illogico.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni alla base della dichiarazione di inammissibilità del ricorso sono nette e proceduralmente rigorose. La Corte ha stabilito che il percorso argomentativo della sentenza di appello era solido e immune da vizi logici o contraddizioni. I giudici di merito avevano vagliato attentamente tutte le prove, giungendo a una conclusione di colpevolezza “in termini di certezza”. Il tentativo del ricorrente di mettere in discussione tale valutazione si configurava come una richiesta di riesame del merito, che esula dalle competenze della Corte di Cassazione. Di conseguenza, non sussistendo i presupposti per un annullamento della sentenza, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni e implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un appello mascherato. Le parti non possono utilizzare questo strumento per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito, a meno che non dimostrino un vizio di legittimità, come una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. La decisione comporta per il ricorrente non solo la definitività della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o motivazioni illogiche), tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, proponendo argomentazioni che sono mere contrapposizioni alla ricostruzione operata dai giudici di merito.
Come viene valutata l’attendibilità di una testimonianza nel processo penale?
L’attendibilità di un testimone, inclusa la persona offesa, viene valutata dal giudice di merito attraverso un’analisi completa delle sue dichiarazioni, tenendo conto anche di eventuali imprecisioni o incostanze. La credibilità può essere rafforzata da conferme esterne e dalla parallela implausibilità della versione dei fatti fornita dall’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in assenza di elementi che escludano la sua colpa, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11645 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11645 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che i giudici di merito hanno, da un canto, convenientement illustrato (cfr. pagg. 5-7 della sentenza impugnata) le ragioni sot all’apprezzamento della piena attendibilità della persona offesa, le dichiarazioni hanno vagliato tenendo conto anche delle imprecisioni e dei prof di incostanza, che hanno ritenuto inidonei ad inficiare la complessiva credibil del narrato, attestata anche dalle conferme acquisite ad extemo e dalla parallela implausibilità della versione offerta dall’odierno ricorrente e dal correo;
che il percorso argomentativo sotteso alla condanna dell’odierno ricorrent perviene alla dimostrazione della sua penale responsabilità in ordine ai re ascrittigli in termini di certezza e senza che residuino zone d’ombra o perple tali da precludere l’applicazione del canone di giudizio consacrato nella formul dell’«oltre ogni ragionevole dubbio»;
che ineccepibile, perché supportata da motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, è la formulazione di un giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche, concesse per il buon comportamento processuale dell’imputato, e l’aggravante dell’essere stato il fatto commess più persone riunite, che il ricorrente contesta in chiave di mera – ed in qu sede irrilevante – controargomentazione;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della cau di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 19/12/2023.