Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23504 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23504 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Bisetto NOMECOGNOME nato a Bollate il 07/07/1976
avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 18/3/2025, con motivazione contestuale, con la quale è stato disposto il riconoscimento della decisione straniera emessa dal Direttore dell’Ispettorato del lavoro e delle miniere
del Granducato del Lussemburgo in data 26 settembre 2019, definitiva il 3/2/2020, con la quale è stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 15.000,00 nei confronti
di NOME COGNOME in qualità di amministratore delegato di Hinterland
RAGIONE_SOCIALE è stato proposto in data 27 marzo 2025, oltre il termine di gg.
cinque stabilito dall’art. 22 della legge n. 69/2005 alla quale rinvia l’art. 12, comma
10, del D. Leg.vo n. 161/2010;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, primo
comma lett.
c), cod. proc. pen. e alla conseguente declaratoria si procede
de plano ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/05/205.