Inammissibilità del ricorso in Cassazione: Analisi di un caso pratico
L’inammissibilità del ricorso rappresenta una delle decisioni più nette che la Corte di Cassazione possa adottare, bloccando sul nascere l’esame di un’impugnazione. Questa pronuncia non entra nel merito della questione, ma si ferma a un giudizio preliminare sulla validità del ricorso stesso. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre spunti preziosi per comprendere i motivi che portano a tale esito, in particolare la genericità delle censure e il rapporto con la prescrizione del reato.
Il Contesto del Ricorso e le Doglianze dell’Imputato
Il caso in esame origina dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna della Corte d’appello. Il ricorrente basava la sua difesa su tre argomentazioni principali:
1. Intervenuta Prescrizione: Si chiedeva il proscioglimento per estinzione del reato a causa del decorso del tempo.
2. Motivazione Incompleta: Si contestava alla Corte d’appello di non aver esaminato tutte le censure sollevate nei motivi di impugnazione e di aver omesso di valutare una possibile abolitio criminis (la depenalizzazione del fatto).
3. Vizio di Prova: Si sollevavano ulteriori dubbi sulla valutazione delle prove che avevano portato alla dichiarazione di responsabilità penale.
L’obiettivo del ricorrente era chiaro: ottenere l’annullamento della condanna, facendo leva su presunti errori procedurali e sostanziali commessi nel giudizio di secondo grado.
L’Inammissibilità del ricorso secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri giuridici solidi e consolidati nella giurisprudenza di legittimità.
La Prescrizione non opera in caso di ricorso inammissibile
Il primo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato “manifestamente infondato”. La Corte ha richiamato un principio cardine stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 32 del 2000): l’inammissibilità del ricorso preclude al giudice la possibilità di rilevare cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate dopo la data della sentenza impugnata. In altre parole, un ricorso non valido non può essere utilizzato per “guadagnare tempo” e far maturare la prescrizione. L’inammissibilità congela la situazione giuridica al momento della decisione di appello, rendendo irrilevanti gli eventi successivi.
La Genericità dei Motivi come Causa di Inammissibilità del ricorso
Per quanto riguarda gli altri motivi, la Corte li ha ritenuti privi dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Le censure sono state qualificate come “doglianze generiche”, poiché:
* Non indicavano puntualmente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle critiche.
* Tendevano a sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove, un’attività che è preclusa al giudice di legittimità, il quale non può sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito.
* Non individuavano specifici e decisivi travisamenti dei fatti o delle prove valorizzate dai giudici precedenti.
In sostanza, il ricorso si limitava a criticare genericamente la sentenza, senza costruire un’argomentazione giuridica precisa e fondata, trasformandosi in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione è lineare e rigorosa. L’ordinanza ribadisce che il giudizio di legittimità ha una funzione di controllo sulla corretta applicazione della legge, non di riesame dei fatti. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve essere strutturato in modo specifico, quasi chirurgico, evidenziando gli errori di diritto o i vizi logici manifesti della sentenza impugnata. Le lamentele generiche o la semplice riproposizione di argomenti già valutati e respinti non sono sufficienti. La Corte sottolinea come l’inammissibilità agisca da filtro, impedendo che questioni infondate o mal poste possano intasare il sistema giudiziario e ritardare la definizione dei processi. La condanna finale del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende è la conseguenza diretta di aver proposto un’impugnazione priva dei requisiti essenziali previsti dalla legge.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della tecnica redazionale e della precisione argomentativa nei ricorsi per cassazione. Dimostra che l’inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma una sanzione processuale per chi non rispetta le regole fondamentali del giudizio di legittimità. Le implicazioni pratiche sono significative: un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma cristallizza la condanna e comporta ulteriori oneri economici per l’imputato. Per gli operatori del diritto, emerge la necessità di un’analisi critica e approfondita della sentenza da impugnare, concentrandosi esclusivamente sui vizi ammessi dalla legge, evitando di trasformare il ricorso in un appello mascherato.
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che i motivi di ricorso sono inammissibili se privi dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Devono contenere una puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno, non potendosi limitare a doglianze generiche.
Se il reato si prescrive dopo la sentenza d’appello, la Cassazione può dichiararlo estinto anche se il ricorso è inammissibile?
No. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare l’eventuale prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2176 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2176 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte d’appello di Genova
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si chiede il proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266), secondo cui l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata;
considerato che il secondo e il terzo motivo, con i quali si contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sostenendo che i giudici di appello non hanno esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione, nonché l’omessa valutazione dell’intervenuta abolitio criminis, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, senza la puntuale indicazione delle ragioni di diritto, degli elementi di fatto a sostegn
delle censure, del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte;
osservato che anche le ulteriori doglianze, in punto di prova della penale responsabilità, sono prive di specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.