Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza in esame offre uno spunto cruciale per comprendere il concetto di inammissibilità del ricorso presso la Corte di Cassazione e le sue dirette conseguenze. Quando la Suprema Corte emette un provvedimento di questo tipo, non entra nel merito della questione, ma si ferma a una valutazione preliminare, un filtro di legalità che, se non superato, chiude definitivamente le porte del giudizio di legittimità. Questo articolo analizza la struttura e le implicazioni di una simile decisione.
Il Contesto: Dal Ricorso alla Decisione della Suprema Corte
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello. Il ricorrente, cercando di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, si è rivolto alla Corte di Cassazione, l’organo al vertice della giurisdizione italiana. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. La Corte, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato e dato avviso alle parti, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità.
Le Pesanti Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso
Una dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma comporta conseguenze significative per la parte che lo ha proposto. Come si evince dal dispositivo dell’ordinanza, il ricorrente è stato condannato a sostenere due tipi di oneri finanziari:
1. Il pagamento delle spese processuali: Si tratta dei costi legati all’attività giudiziaria generata dal ricorso stesso.
2. Il versamento di una somma alla Cassa delle ammende: In questo caso, l’importo è stato fissato in tremila euro. Questa sanzione pecuniaria è prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che appesantiscono inutilmente il lavoro della Corte.
Oltre all’aspetto economico, la conseguenza giuridica più importante è che la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Ogni possibilità di riesame della vicenda processuale nel merito viene così preclusa.
Le Motivazioni
L’ordinanza in commento è molto sintetica e non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, in casi come questo, gestiti dalla Sezione 7 della Corte di Cassazione, la motivazione risiede tipicamente in vizi procedurali o nella manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. Le cause più comuni di inammissibilità includono, ad esempio, la presentazione del ricorso oltre i termini di legge, la mancanza di motivi specifici previsti dal codice di procedura penale (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), o il tentativo di far rivalutare alla Cassazione i fatti del processo, compito che spetta invece esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Conclusioni
In conclusione, la decisione della Suprema Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso al giudizio di legittimità è subordinato al rigoroso rispetto di requisiti formali e sostanziali. La declaratoria di inammissibilità del ricorso agisce come un meccanismo di filtro essenziale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario, sanzionando le impugnazioni che non superano tale vaglio. Per il cittadino, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a una difesa tecnica competente che valuti attentamente i presupposti per un ricorso in Cassazione, al fine di evitare non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione nel caso specifico?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito della questione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Una dichiarazione di inammissibilità significa che la Corte ha dato torto al ricorrente nel merito?
No. La dichiarazione di inammissibilità è una decisione di natura procedurale. La Corte non valuta se i motivi del ricorso siano fondati o meno, ma si limita a constatare che il ricorso stesso non possiede i requisiti previsti dalla legge per poter essere esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13926 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13926 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 04/04/1963
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’eccessività d
pena per l’omessa concessione delle attenuanti generiche e per la ribadita rec
è oltremodo generico, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla
territoriale con una congrua motivazione esente dai vizi contestati, c l’impugnazione non si confronta (cfr. pp. 5-7, ove si chiarisce congruamente
62-bis l’art.
cod. pen. è stato invocato in termini generici e disancorati dal concreto, difettando comunque elementi utilmente valutabili, e che la reci
specifica infraquinquennale è giustificata dall’espressione di una mede devianza rispetto al precedente reato di furto commesso a breve dist
temporale da quello per cui si procede);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.