Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13926 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13926 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’eccessività d
pena per l’omessa concessione delle attenuanti generiche e per la ribadita rec
è oltremodo generico, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla
territoriale con una congrua motivazione esente dai vizi contestati, c l’impugnazione non si confronta (cfr. pp. 5-7, ove si chiarisce congruamente
62-bis l’art.
cod. pen. è stato invocato in termini generici e disancorati dal concreto, difettando comunque elementi utilmente valutabili, e che la reci
specifica infraquinquennale è giustificata dall’espressione di una mede devianza rispetto al precedente reato di furto commesso a breve dist
temporale da quello per cui si procede);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.