Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20120 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20120 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PIEDIMONTE ETNEO il 28/09/1970
avverso l’ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di
Sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Sassari, ha respinto l’istanza di
liberazione anticipata proposta da NOME COGNOME per i semestri dal 16-4-2003
al 9-112004 evidenziando che il detenuto in data successiva a tale semestre aveva commesso il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. ovvero, comunque
dal giugno 2002 al novembre 2013
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione
all’art. 71 ter ord. pen. evidenziando che la condanna si riferisce a un periodo successivo e non al semestre oggetto della richiesta in quanto per il processo
relativo ai fatti commessi sino al 2003 si è concluso con l’assoluzione del ricorrente;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, il
Tribunale ha correttamente e coerentemente evidenziato che la commissione del reato in data immediatamente successiva al semestre cui
si riferisce la richiesta è estremamente significativa dalla mancata partecipazione del detenuto all’attività rieducativa per il periodo precedente;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il giudice di merito ha già fornito una risposta adeguata alla censura ora posta con il ricorso;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delg ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ‘il9f ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.