Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre uno spaccato su un esito molto comune nei giudizi di legittimità: la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo provvedimento, sebbene conciso, è denso di conseguenze per chi lo riceve. Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione, di fatto, non entra nel merito della questione, fermando il suo esame a un vaglio preliminare. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio la dinamica e le implicazioni di tale decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro, decideva di impugnare tale decisione presentando un ricorso per Cassazione. La speranza era quella di ottenere una revisione della pronuncia di secondo grado. Il caso è stato quindi assegnato alla Settima Sezione Penale della Suprema Corte per la trattazione.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, riunitasi in udienza, ha esaminato il ricorso proposto. L’esito, come anticipato, è stato una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione significa che i Supremi Giudici hanno riscontrato la mancanza di uno o più requisiti essenziali previsti dalla legge per poter procedere all’esame del merito delle censure sollevate. La conseguenza diretta è che la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva e non più impugnabile. Oltre a ciò, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il testo dell’ordinanza è estremamente sintetico e non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato a ritenere il ricorso inammissibile. Tuttavia, in ambito processuale penale, le cause di inammissibilità sono tassativamente previste dalla legge. Possono includere, ad esempio, la presentazione del ricorso fuori termine, la mancanza di motivi specifici di impugnazione, la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti (non consentite in Cassazione) o altri vizi formali. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono severe per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa irrevocabile, con tutte le conseguenze che ne derivano. In secondo luogo, il soggetto subisce un pregiudizio economico, dovendo sostenere non solo le spese del procedimento ma anche una sanzione pecuniaria significativa. Questo caso serve da monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti e la fondatezza di un ricorso per Cassazione, un rimedio straordinario che richiede il rispetto di rigorosi requisiti formali e sostanziali. Affidarsi a un legale esperto in materia è fondamentale per evitare esiti sfavorevoli come quello descritto.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché l’atto di impugnazione mancava dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
La sentenza impugnata diventa definitiva dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Sì, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva e irrevocabile la sentenza emessa dal giudice del grado precedente, in questo caso quella della Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19970 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19970 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CIRO MARINA il 14/02/1972
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 153/Rg 4400
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen.;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
letta la memoria difensiva;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge i sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze di mero fatto e riproduttive di pro
censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice d merito che hanno escluso la sussistenza dell’esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen. (pag.
4);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/05/2025