Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità ricorso in Cassazione, un esito che blocca l’analisi nel merito delle questioni sollevate e conferma la decisione precedente. In questo caso, la Suprema Corte ha respinto i ricorsi di due imputati, condannandoli al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, a causa della manifesta infondatezza di uno dei motivi di appello. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni giuridiche alla base della decisione.
I Fatti del Processo
Due soggetti avevano presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. La decisione di secondo grado aveva confermato la loro condanna. I ricorsi sollevavano diverse questioni, ma uno in particolare, presentato da uno degli imputati, è stato decisivo per la valutazione della Corte Suprema. Questo motivo riguardava la presunta omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva, aspetti che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
La Valutazione dell’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, nell’esaminare i ricorsi, ha rapidamente identificato una debolezza cruciale in uno dei motivi presentati. Questo ha portato a una dichiarazione di inammissibilità per entrambi i ricorsi. La decisione non entra nel merito della colpevolezza o dell’innocenza, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che i ricorsi non possedevano i requisiti per essere discussi.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo relativo alle circostanze attenuanti e alla recidiva. La Corte ha ritenuto tale motivo ‘manifestamente infondato’. Le ragioni sono precise:
1. Attenuanti già concesse: I giudici hanno sottolineato che le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute nel giudizio di primo grado. Non si trattava quindi di una loro omessa applicazione.
2. Bilanciamento corretto: La Corte d’Appello aveva, secondo la Cassazione, ‘congruamente argomentato’ sull’impossibilità di far prevalere le attenuanti sulla recidiva. Questo significa che i giudici di merito avevano già compiuto la loro valutazione discrezionale in modo logico e motivato, e tale valutazione non era sindacabile in sede di legittimità se non per vizi evidenti, qui non riscontrati.
La manifesta infondatezza di questo specifico motivo ha reso l’intero ricorso inammissibile, trascinando con sé anche il ricorso dell’altro imputato. Di conseguenza, la Corte ha condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: non è sufficiente presentare un ricorso, ma è necessario che i motivi siano specifici, pertinenti e non manifestamente infondati. L’inammissibilità del ricorso non è solo un rigetto tecnico; ha conseguenze concrete e onerose. Comporta la definitiva conferma della sentenza impugnata, l’addebito delle spese legali del procedimento in Cassazione e l’imposizione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente. Per gli avvocati, sottolinea l’importanza di redigere ricorsi solidi, evitando di proporre motivi che rischiano di essere liquidati come palesemente infondati, con un aggravio di costi per il proprio assistito.
Cosa significa quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché manca dei requisiti previsti dalla legge. La Corte non valuta se la sentenza impugnata sia giusta o sbagliata, ma si ferma a una valutazione preliminare, chiudendo di fatto il procedimento.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile in materia penale?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Perché il motivo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’?
È stato ritenuto tale perché le attenuanti erano già state concesse in primo grado e la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e logica sul perché non potessero prevalere sulla recidiva. La Cassazione non può riesaminare questa valutazione discrezionale se è stata correttamente motivata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19779 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19779 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 16/01/1990 COGNOME NOME nato a BARLETTA il 08/03/1978
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 3676/25 COGNOME + 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art
337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati;
Ritenuto che le censure di cui all’unico motivo dedotto nel ricorso
COGNOME e nel primo motivo del ricorso COGNOME con cui si sostengono la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l’affermazione d
responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e no
misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal
momento che la sentenza sottolinea la presenza di tutti presupposti richiesti dalla norma incriminatrice (v. pp. 4-5);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso COGNOME, r l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonché la mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, giacché le attenuanti sono state concesse in primo grado e la Corte ha congruamente argomentato circa la impossibilità di pervenire a un bilanciamento in termini di prevalenza;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/05/2025