Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15397 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15397 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 09/06/1979
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede dell’Il marzo 2024, che aveva ritenuto NOME
COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 15 e 17, d. Igs. n. 285/1992
commesso in Torino, il 25 settembre 2021, condannandolo alla pena di mesi 2 e giorni 15 di arresto, con sospensione della patente eventualmente conseguita per mesi tre. In
accoglimento della relativa richiesta, la pena detentiva è stata sostituita con quella pecuni pari ad euro 7500.
Avverso la sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre cassazione, articolando un motivo, con il quale deduce il difetto di motivazione, che sarebbe
stata formulata con la tecnica del rinvio a quella di primo grado, al di fuori dei criteri r dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
2.
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Il motivo non si confronta co sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata sulla premessa che i
motivi d’appello non avevano riguardato la responsabilità penale, ma solo la richiesta d applicazione della pena sostitutiva pecuniaria, in effetti riconosciuta dai giudici del grava
Dunque, il motivo, già all’evidenza privo di elementi riconducibili alla strutt argomentativa della decisione, non incarna ciò che l’impugnazione deve realizzare e cioè, la critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, richiesta dall’art.5 cod.proc.pen.
All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segue, p legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 2 aprile 2025.