Inammissibilità Ricorso: Perché Ignorare la Confessione Rende l’Appello Inutile
L’esito di un processo penale spesso dipende dalla solidità delle prove. Ma cosa succede quando la prova più schiacciante, una piena confessione, viene ignorata nell’atto di appello? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto le conseguenze, confermando un principio fondamentale del diritto processuale: la specificità dei motivi di impugnazione. Il caso in esame dimostra come la mancata contestazione di elementi centrali porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello territoriale. La difesa aveva articolato il proprio gravame lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado. Tuttavia, sia nell’atto di appello che nel successivo ricorso per Cassazione, la difesa ha omesso di confrontarsi con l’elemento probatorio che, più di ogni altro, fondava l’affermazione di responsabilità: la piena confessione resa dall’imputato stesso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto il motivo di ricorso “manifestamente infondato e non consentito”. La decisione si basa su una valutazione di carenza strutturale dell’impugnazione, che non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Genericità del Ricorso e l’inammissibilità
Il cuore della pronuncia risiede nel concetto di inammissibilità ricorso per genericità. La Corte ha sottolineato come la difesa abbia eluso ogni confronto con la circostanza centrale del processo, ovvero la confessione. Un atto di impugnazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nel provvedimento che si contesta. Non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze o a formulare critiche astratte senza misurarsi con il materiale probatorio decisivo.
La Cassazione ha inoltre precisato un punto importante: la sentenza impugnata aveva menzionato altri elementi a carico (come la descrizione del rapinatore fornita dalla persona offesa e l’esito della perquisizione domiciliare) non tanto per il loro valore dimostrativo autonomo, quanto per evidenziare la pluralità di elementi che l’atto d’appello aveva completamente ignorato. Questo ha rafforzato il giudizio di genericità, poiché la difesa non solo non ha affrontato la confessione, ma ha trascurato anche il resto del quadro probatorio. In sostanza, un ricorso che non dialoga con la motivazione della sentenza impugnata è un ricorso sterile, destinato a fallire prima ancora di essere discusso nel merito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La decisione offre una lezione chiara per ogni difensore. La redazione di un atto di impugnazione efficace richiede un’analisi critica e puntuale di tutti gli elementi posti a fondamento della decisione che si intende contestare. Ignorare o minimizzare prove schiaccianti come una confessione, senza fornire argomenti specifici per invalidarne la portata, equivale a presentare un’impugnazione priva di fondamenta. Questo approccio non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche per l’assistito, come la condanna alle spese e al pagamento della sanzione alla Cassa delle ammende. L’inammissibilità ricorso non è solo un esito processuale, ma la conseguenza diretta di una strategia difensiva che non si confronta con la realtà dei fatti accertati nel giudizio precedente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e generico. La difesa ha omesso qualsiasi confronto con l’elemento probatorio centrale, ovvero la piena confessione dell’imputato.
Cosa si intende per ‘genericità’ di un motivo di ricorso?
Per genericità si intende il difetto di un motivo di ricorso che non formula una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, ma si limita a doglianze vaghe senza confrontarsi con gli elementi di prova decisivi menzionati nella motivazione della sentenza.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39791 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39791 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME nonché la memoria inviata per mail; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione è manifestamente infondato e non consentito poiché, come già avvenuto nell’atto di appello, la difesa omette ogni confronto con la circosta centrale ai fini della affermazione dell’imputato, costituita dalla piena confessi evidenziato inoltre che la denunzia di contraddittorietà motivazionale appare manifestamente infondata, avendo la decisione di inammissibilità menzioNOME la confessione e gli ulteriori aspetti (descrizione del rapiNOMEre da parte della pe offesa ed esito della perquisizione nell’abitazione dell’imputato) non nella valenza dimostrativa, quanto per attestare gli elementi con i quali l’atto d’ap non si era confrontato e quindi proprio ai fini di dar fondamento alla decisone inammissibilità per genericità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Cà 1siliere e tensore GLYPH Il PrGLYPH -nte