Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30864 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30864 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il 17/07/1938
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che l’unico motivo articolato da NOME COGNOME vertente sulla congruità della motivazione sottesa alla commisurazione delle pene stabilite, pe
reati satellite, a titolo di aumento per la continuazione, è manifestam infondato, posto che la Corte di appello ha compiuto tale operazione in perfet
ossequio alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.
47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01), spiegando, in particolare – in termini logicamente ineccepibili e con l’espresso riferimento alla necessit
mitigare, rispetto alla decisione di primo grado, il trattamento sanzionator considerazione del buon comportamento processuale dell’imputato ed in ossequio
ai criteri direttivi sanciti dall’art. 133 cod. pen., oltre che ai principi congruità e proporzionalità – per quali ragioni l’incremento per il delitto di c
capo 2) sia stato fissato in quattro mesi e venti giorni di reclusione e quell meno gravi contravvenzioni di cui ai capi 3) e 4) siano stati, invece, quantif
un mese di reclusione ciascuno;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ric con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della ca di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cas delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 05/06/2025.