Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18706 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18706 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a LECCO il 19/10/1975
avverso la sentenza del 29/10/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di LECCO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Lecco in data 29.10.2024 gli ha applicato, ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 56-575 cod. pen.;
Ritenuto che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previste dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., in quanto lamenta il difetto di
contro
llo, da parte del giudice, sulla congruità della pena concordata tra le parti;
Considerato che è inammissibile ai sensi dell’art. 448, comma
2-bis, cod. proc.
pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l’illegalità della
pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della
stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez.
5, n. 19757 del 16/4/2019, Rv. 276509 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025